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12 Settembre 2019 - Normativa

Contratti a tempo determinato e contributo maggiorato

L’INPS, con la circolare n. 121/2019, ha fornito indicazioni operative sugli adempimenti relativi al versamento del contributo addizionale maggiorato richiesto, alle aziende, in caso di rinnovo dei contratti a termine. Il contributo a carico del datore di lavoro (introdotto dal decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (c.d. “Decreto Dignità”), è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e va pagato in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche per i contratti di somministrazione di lavoro a termine).

La circolare precisa inoltre che:

  • il contributo dell0 0,50% è aggiuntivo a quello dell’1,40%, dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato in base all’art. 2, comma 28, D.Lgs. 92/2012).
  • si ha “rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato” quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine;
  • nel caso in cui, invece, le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo e pertanto, trattandosi di proroga, l’incremento del contributo addizionale non è dovuto;
  • sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale - e, conseguentemente, dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato - i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; gli apprendisti; i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • la maggiorazione del contributo addizionale non si applica in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato, essendo tale fattispecie non contemplata dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018. Rammentiamo che la proroga consiste nello slittamento della scadenza originaria del contratto a tempo determinato ad una data successiva. In questo modo, il rapporto non si interrompe ma prosegue regolarmente.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20121%20del%2006-09-2019.pdf

 

11 Settembre 2019 - Interpretazioni

Premi di risultato ed obiettivi: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Premi di risultato: gli obiettivi debbono essere incrementali

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10 Settembre 2019 - Interpretazioni

Contratto di espansione – Criteri di accesso alla CIGS per gli anni 2019-2020

Contratto di espansione  e CIGS per gli anni 2019-2020

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09 Settembre 2019 - Normativa

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

Pubblicato in G.U. il D.L. 101/2019 con disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

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04 Settembre 2019 - Normativa

Welfare aziendale: finanziamento di progetti

Pubblicato il bando per il finanziamento di progetti di welfare aziendale

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04 Settembre 2019 - Normativa

Deposito telematico dei contratti collettivi – semplificazioni

La Direzione Generale dei sistemi informativi del Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 2761 del 29 luglio 2019 con la quale comunica che è stata è stata adeguata la procedura telematica per il deposito dei contratti collettivi.

Tale adeguamento consentirà:

  • il deposito del contratto con l’indicazione successiva (ove prevista) della tipologia di agevolazione per la quale si opera il deposito;
  • l’immediata applicazione di normative nel tempo emanate in materia di agevolazioni ;
  • di avere a disposizione un repository facilmente accessibile agli uffici interessati sia per finalità gestionali che di monitoraggio della misura.

Pertanto, dal 15 settembre 2019 tutti i contratti di secondo livello, siano essi aziendali o territoriali, dovranno essere depositati esclusivamente per il tramite della procedura summenzionata e non già utilizzando gli indirizzi PEC delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Eventuali quesiti potranno essere inoltrati a: https://urponline.lavoro.gov.it/s/global-search/deposito%20telematico

 

02 Settembre 2019 - Interpretazioni

Dirigenti Industria: sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per il periodo 2019-2023.

E' stato pubblicato sul sito Adlabor, nella sezione Interpretazioni, alla voce Dirigenti, una breve nota sulle principali novità introdotte dall'Accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti settore Industria stipulato il 30 luglio 2019  che ha validità dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.

Per consultare la nota clicca qui: http://www.adlabor.it/interpretazioni/dirigenti/ccnl-dirigenti-settore-industria-sottoscritto-laccordo-di-rinnovo-per-il-periodo-2019-2023/

Per consultare l'Accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Industria del 30.7.2019 clicca qui: http://www.adlabor.it/normativa/contrattazione-sindacale/accordo-di-rinnovo-ccnl-dirigenti-industria-del-30-7-2019/

01 Agosto 2019 - Normativa

Rateazioni dei debiti per premi INAIL non iscritti a ruolo – nuova disciplina

L’Inail con circolare n. 22 del 29 luglio 2019, comunica che è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail.

La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio on-line e con una specifica applicazione interna di gestione.

In considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stata mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-22-del-29-lug-2019.pdf

23 Luglio 2019 - Interpretazioni

GDPR e trattamento dati particolari

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 456 del 22 luglio 2019, informa di aver adottato un provvedimento – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – che contiene gli obblighi che dovranno essere rispettati poter trattare particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all’etnia, all’orientamento sessuale. In allegato al provvedimento vi sono inoltre specifiche prescrizioni relative al trattamento:

  • di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro;
  • di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose;
  • di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati;
  • dei dati genetici;
  • al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica.

Nello stesso provvedimento l’Autorità ha precisato che cessano di produrre effetti le autorizzazioni generali sul trattamento dei dati:

  • giudiziari, da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici;
  • idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti ;
  • sensibili, da parte di diverse categorie di titolari

Per consultare il provvedimento, clicca qui:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510

Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, clicca qui

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#1

Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, clicca qui:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#2

Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati, clicca qui:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#3

Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati genetici, clicca qui:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#4

Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, clicca qui:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#5

22 Luglio 2019 - Senza categoria

Incentivo per assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza

L’INPS, con circolare n. 104 del 19 luglio 2019 rende operativa la prima fase della procedura che consentirà ai datori di lavoro di applicare il nuovo sgravio contributivo introdotto dalla L. n. 4/2019, disciplinando le modalità di richiesta del beneficio. Le assunzioni incentivate sono quelle a tempo indeterminato che riguardano soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza. Le aziende interessate possono inoltrare istanza telematica attraverso il Portale agevolazioni disponibile sul portale istituzionale. Ad esito della stessa, l’INPS provvede ad effettuare la prenotazione delle risorse spettanti e a dare esito positivo all’istanza.

Datori di lavoro interessati: l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL.

Rapporti di lavoro incentivati: l’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno e che l’assunzione realizzi un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo: il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo:

  • è subordinato al rispetto, in particolare, dell’applicazione di CCNL e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • l’assunzione non viola il diritto di precedenza;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte del datore di lavoro;
  • il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Misura dell’incentivo: la misura dell’incentivo introdotto dal decreto-legge che disciplina il Rdc è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili.

Durata dell’incentivo: la durata è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20104%20del%2019-07-2019.pdf

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