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01 Aprile 2019 - Normativa

Malattia – Visite di controllo – Consultazione on-line esiti

Possibile consultare on-line l'esito e la documentazione delle visite di controllo assenze per malattia

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28 Marzo 2019 - Senza categoria

Ampliati i requisiti di accesso alla CIGS per le aziende appaltatrici di servizi mensa e pulizia |Adlabor

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circ. n. 5 del 27/03/2019 amplia i requisiti per l’accesso alla CIGS per i dipendenti  di aziende che hanno vinto un appalto per la gestione dei servizi mensa e pulizia ma che alla scadenza del contratto, a causa della cessazione dell’ attività dell’azienda committente che a sua  volta risulti  in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) , non possono accedere a tale trattamento.   

L’art. 44 del Dl 109/18, permette il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un massimo di 12 mesi qualora l'azienda :

  • abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva
  • sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale.

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale è prevista all’art 20 del . D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148  che alle lettere c) e d) prevede che tale disciplina si applichi :

  • alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione
  • alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, all’articolo 5 indica i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia e  precisa che il trattamento straordinario di integrazione salariale per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.

Rispetto a quest’ultima previsione, sono emerse le difficoltà nell’accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici laddove le stesse abbiano sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e che pertanto non abbiano interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto.

Al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla CIGS, si può consentire l’accesso al trattamento di CIGS per cessazione ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 109/2018 purché risulti che il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva non rilevando ai fini della durata della CIGS la scadenza e la mancata proroga del contratto di appalto in ragione della cessazione di attività della committente.

 

Per la lettura della Circ. 5/2019 del Ministero del Lavoro: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-5-del-27032019.pdf

 

 

 

26 Marzo 2019 - Normativa

Nuova modalità di presentazione della domanda di assegni familiari

Dal 1° aprile 2019 domanda di assegni familiari solo in via telematica

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21 Marzo 2019 - Interpretazioni

Illeciti in materia di lavoro – maggiorazioni sanzioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 2594 del 14 marzo 2019 (che segue la precedente circolare n. 2 del 14 gennaio 2019) fornisce ulteriori precisazioni riguardo l’individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell’applicazione delle sanzioni maggiorate previste dall’ art. 1, c. 445, lett. e) della legge 145/2018 (vedi nostra news del 9 gennaio 2019).

Segnaliamo in particolare che:

  • Ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei 3 anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. A tale riguardo, l’Ispettorato precisa che l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato. Ciò in quanto, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, e ciò sia in contrasto con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche, sia con la specifica ratio della norma che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antigiuridici realizzati in un determinato arco temporale;
  • La recidiva va individuata laddove l’illecito sia commesso dal “ trasgressore “ persona fisica ex L. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi;
  • Con particolare riguardo alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs n. 81/2008 distingue il datore di lavoro dal preposto e, pertanto, la recidiva troverà applicazione solo nei confronti degli illeciti commessi da quest’ultimo;
  • Gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della recidiva sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, purchè diventati definitivi nei tre anni precedenti rispetto al nuovo illecito;
  • L’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato.

Per consultare la nota, clicca qui:

INL-nota-n-2594-del-14-03-2019

Per consultare la circolare 2/2019 clicca qui

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/Circolare-n-2-del-14012019-maggiorazioni-sanzioni-Legge-di-Bilancio-2019.pdf

19 Marzo 2019 - Senza categoria

LICENZIAMENTO – CONTRIBUTO – TICKET PER IL 2019 | Adlabor

Il datore di lavoro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non per dimissioni ,è tenuto al pagamento del ticket licenziamento cioè un contributo - introdotto dalla L. 92/2012   da versare all'INPS. Il contributo è parametrato alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI  che per il 2019 è di 1.221,44.

L' INPS  con circolare n. 5 del 2019 ha stabilito che  il contributo che i datori di lavoro devono versare per ogni anno di anzianità aziendale maturato dal lavoratore, corrisponde per il 2019 a 500,79 euro, ossia 5,45 euro in più rispetto allo scorso anno (495,34 euro).

Il contributo massimo da erogare , corrispondente  ad un triennio  di anzianità è di € 1.502,37 (€ 1.486,02 nel 2018).

Nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, l’importo del contributo raddoppia e si triplica in mancanza di un accordo sindacale. L'importo aggiornato del ticket inizia a decorrere dal 18 marzo 2019.

Per una lettura integrale della circ. 5/2019 https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.htm&iIDDalPortale=&iIDLink

 

27 Febbraio 2019 - Interpretazioni

Controlli a distanza e modifica degli assetti aziendali

Modifica degli assetti proprietari e accordi o autorizzazioni per l'uso di impianti per il controllo a distanza

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14 Febbraio 2019 - Normativa

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – versione febbraio 2019

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo – aggiornato a febbraio 2019 – del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Queste le novità previste in questa versione:

  • Inserita la Nota INL n.1148/2019 (integrativa della precedente circolare n. 2/2019), sulle maggiorazioni sanzioni;
  • Corretto l’importo di alcune sanzioni;
  • Aggiornata l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori, con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva.

Per consultare il documento, clicca qui:

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2019/02/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf

 

 

05 Febbraio 2019 - Normativa

Trattamenti di integrazione salariale, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL dal 1° gennaio 2019

Misura dei trattamenti dal 1° gennaio 2019 dell'integrazione salariale, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL dal 1° gennaio 2019

L’INPS, con circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, ha comunicato la misura in vigore dal 1° gennaio 2019 degli importi massimi dei trattamenti  di  integrazione  salariale,  dell’assegno  ordinario  e  dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito e Credito Cooperativo,   dell’indennità   di   disoccupazione   NASpI,   dell’indennità   di disoccupazione  DIS-COLL,  dell’indennità  di  disoccupazione  agricola,  nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Segnaliamo in particolare:

Trattamenti di integrazione salariale: gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e della retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto (gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%) sono i seguenti:

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.148,74 Basso 993,21 935,21
Superiore a 2.148,74 Alto 1.193,75 1.124,04
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.148,74 Basso 1.191,85 1.122,25
Superiore a 2.148,74 Alto 1.432,50 1.348,84

Fondo credito

a) Assegno ordinario - massimali
Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a      2.173,37 1.180,39
Compresa tra 2.173,37– 3.435,56 1.360,55
Superiore a     3.435,56 1.718,82
b) Assegno emergenziale: massimali
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a       41.621,22 2.431,19 2.289,21
Compresa tra 41.621,22– 54.763,95 2.738,72
Superiore a     54.763,95 3.833,17

Indennità di disoccupazione NASpI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.221,44 per il 2019.

Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, 1.328,76.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.221,44 per il 2019.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2019, 1.328,76.

Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2018, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno, vale a dire a € 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a 982,40 (quanto al massimale più basso).

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2019, a 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.pdf

05 Febbraio 2019 - Normativa

Pensione anticipata – Modalità d’accesso

L'INPS comunica le modalità d’accesso per alcuni tipi di pensione anticipata

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01 Febbraio 2019 - Normativa

Pensione anticipata “Quota 100” – lavoratori settore privato

Il D.L. 4/2019, con gli articoli da 14 a 24 ha modificato la disciplina in materia pensionistica, introducendo tra l’altro la cosiddetta “pensione anticipata - quota 100”.

I lavoratori interessati a questa nuova forma di pensione anticipata, che ha carattere sperimentale  per il triennio 2019-2021:

  • debbono avere un’età anagrafica di almeno 62 anni (che non sarà adeguato agli eventuali incrementi alla speranza di vita previsti nel trienni 2019-2021);
  • debbono avere un’anzianità contributiva minima di 38 anni (con possibilità di cumulo dei periodi assicurativi maturati in enti diversi dall’INPS. In tal caso non debbono essere già percettori di pensione a carico INPS). Per coloro che non hanno maturato detta anzianità contributiva minima, è prevista la possibilità, per il triennio 2019-2021, di riscattare periodi non coperti da contribuzione fino ad un massimo di cinque anni. Il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso;
  • potranno usufruire del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti di cui sopra;
  • non potranno svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma (ad eccezione di lavori occasionali fino al limite di 5.000 euro annui) fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia

 

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