Malattia – Visite di controllo – Consultazione on-line esiti
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circ. n. 5 del 27/03/2019 amplia i requisiti per l’accesso alla CIGS per i dipendenti di aziende che hanno vinto un appalto per la gestione dei servizi mensa e pulizia ma che alla scadenza del contratto, a causa della cessazione dell’ attività dell’azienda committente che a sua volta risulti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) , non possono accedere a tale trattamento.
L’art. 44 del Dl 109/18, permette il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un massimo di 12 mesi qualora l'azienda :
La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale è prevista all’art 20 del . D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 che alle lettere c) e d) prevede che tale disciplina si applichi :
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, all’articolo 5 indica i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia e precisa che il trattamento straordinario di integrazione salariale per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.
Rispetto a quest’ultima previsione, sono emerse le difficoltà nell’accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici laddove le stesse abbiano sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e che pertanto non abbiano interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto.
Al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla CIGS, si può consentire l’accesso al trattamento di CIGS per cessazione ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 109/2018 purché risulti che il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva non rilevando ai fini della durata della CIGS la scadenza e la mancata proroga del contratto di appalto in ragione della cessazione di attività della committente.
Per la lettura della Circ. 5/2019 del Ministero del Lavoro: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-5-del-27032019.pdf
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 2594 del 14 marzo 2019 (che segue la precedente circolare n. 2 del 14 gennaio 2019) fornisce ulteriori precisazioni riguardo l’individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell’applicazione delle sanzioni maggiorate previste dall’ art. 1, c. 445, lett. e) della legge 145/2018 (vedi nostra news del 9 gennaio 2019).
Segnaliamo in particolare che:
Per consultare la nota, clicca qui:
INL-nota-n-2594-del-14-03-2019
Per consultare la circolare 2/2019 clicca qui
Il datore di lavoro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non per dimissioni ,è tenuto al pagamento del ticket licenziamento cioè un contributo - introdotto dalla L. 92/2012 da versare all'INPS. Il contributo è parametrato alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI che per il 2019 è di € 1.221,44.
L' INPS con circolare n. 5 del 2019 ha stabilito che il contributo che i datori di lavoro devono versare per ogni anno di anzianità aziendale maturato dal lavoratore, corrisponde per il 2019 a 500,79 euro, ossia 5,45 euro in più rispetto allo scorso anno (495,34 euro).
Il contributo massimo da erogare , corrispondente ad un triennio di anzianità è di € 1.502,37 (€ 1.486,02 nel 2018).
Nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, l’importo del contributo raddoppia e si triplica in mancanza di un accordo sindacale. L'importo aggiornato del ticket inizia a decorrere dal 18 marzo 2019.
Per una lettura integrale della circ. 5/2019 https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.htm&iIDDalPortale=&iIDLink
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo – aggiornato a febbraio 2019 – del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Queste le novità previste in questa versione:
Per consultare il documento, clicca qui:
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2019/02/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf
L’INPS, con circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, ha comunicato la misura in vigore dal 1° gennaio 2019 degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito e Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Segnaliamo in particolare:
Trattamenti di integrazione salariale: gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e della retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto (gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%) sono i seguenti:
Trattamenti di integrazione salariale | |||||||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) | ||||
Inferiore o uguale a 2.148,74 | Basso | 993,21 | 935,21 | ||||
Superiore a 2.148,74 | Alto | 1.193,75 | 1.124,04 | ||||
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||||||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) | ||||
Inferiore o uguale a 2.148,74 | Basso | 1.191,85 | 1.122,25 | ||||
Superiore a 2.148,74 | Alto | 1.432,50 | 1.348,84 | ||||
Fondo credito
a) Assegno ordinario - massimali | ||||
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) | |||
Inferiore a 2.173,37 | 1.180,39 | |||
Compresa tra 2.173,37– 3.435,56 | 1.360,55 | |||
Superiore a 3.435,56 | 1.718,82 | |||
b) Assegno emergenziale: massimali | ||||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | ||
Inferiore a 41.621,22 | 2.431,19 | 2.289,21 | ||
Compresa tra 41.621,22– 54.763,95 | 2.738,72 | |||
Superiore a 54.763,95 | 3.833,17 | |||
Indennità di disoccupazione NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.221,44 per il 2019.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a € 1.221,44 per il 2019.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2018, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno, vale a dire a € 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 982,40 (quanto al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2019, a € 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per consultare la circolare clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.pdf
Il D.L. 4/2019, con gli articoli da 14 a 24 ha modificato la disciplina in materia pensionistica, introducendo tra l’altro la cosiddetta “pensione anticipata - quota 100”.
I lavoratori interessati a questa nuova forma di pensione anticipata, che ha carattere sperimentale per il triennio 2019-2021: