23 Luglio 2019 - Interpretazioni
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 456 del 22 luglio 2019, informa di aver adottato un provvedimento – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – che contiene gli obblighi che dovranno essere rispettati poter trattare particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all’etnia, all’orientamento sessuale. In allegato al provvedimento vi sono inoltre specifiche prescrizioni relative al trattamento:
- di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro;
- di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose;
- di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati;
- dei dati genetici;
- al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica.
Nello stesso provvedimento l’Autorità ha precisato che cessano di produrre effetti le autorizzazioni generali sul trattamento dei dati:
- giudiziari, da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici;
- idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti ;
- sensibili, da parte di diverse categorie di titolari
Per consultare il provvedimento, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510
Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, clicca qui
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#1
Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#2
Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#3
Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati genetici, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#4
Per consultare le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#5
22 Luglio 2019 - Senza categoria
L’INPS, con circolare n. 104 del 19 luglio 2019 rende operativa la prima fase della procedura che consentirà ai datori di lavoro di applicare il nuovo sgravio contributivo introdotto dalla L. n. 4/2019, disciplinando le modalità di richiesta del beneficio. Le assunzioni incentivate sono quelle a tempo indeterminato che riguardano soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza. Le aziende interessate possono inoltrare istanza telematica attraverso il Portale agevolazioni disponibile sul portale istituzionale. Ad esito della stessa, l’INPS provvede ad effettuare la prenotazione delle risorse spettanti e a dare esito positivo all’istanza.
Datori di lavoro interessati: l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL.
Rapporti di lavoro incentivati: l’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno e che l’assunzione realizzi un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo: il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo:
- è subordinato al rispetto, in particolare, dell’applicazione di CCNL e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte del datore di lavoro;
- il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
Misura dell’incentivo: la misura dell’incentivo introdotto dal decreto-legge che disciplina il Rdc è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili.
Durata dell’incentivo: la durata è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20104%20del%2019-07-2019.pdf
15 Luglio 2019 - Senza categoria
I portali del Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it e cliclavoro.gov.it) nelle giornate 19, 20 e 21 luglio 2019 non saranno operativi a causa di interventi tecnici di manutenzione.
Durante tali giornate per effettuare le procedure di dimissione volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si potrà alternativamente:
- Compilare un modulo e trasmetterlo allegando la copia di un proprio documento d’identità dalla propria casella di posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected].
- Recarsi presso un soggetto abilitato che dovrà identificare il lavoratore, acquisire il modello compilato ed inviarlo contestualmente a [email protected] e all’azienda datrice.
Gli altri servizi rimarranno temporaneamente sospesi dalle ore 8:00 del 19 luglio 2019 fino al termine dell’attività di manutenzione.
Per scaricare il modulo: Modulo_Dimissioni_Volontarie
01 Luglio 2019 - Normativa
Decreto Crescita: contratto di espansione, scivolo pensionistico e rientro dei cervelli
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07 Giugno 2019 - Normativa
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 4 del 28 maggio 2019, ha fornito, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), un parere in merito ai seguenti quesiti:
- è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso?
- non sarebbe più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più “personali”?
- è lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?
Evidenziamo in particolare che il Ministero del Lavoro, nel dare risposta affermativa alla possibilità di memorizzare la documentazione sanitaria con l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati, per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, ha però condizionato tale possibilità di memorizzazione ad un accordo tra datore di lavoro e medico competente che garantisca l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permetta né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.
Per consultare la risposta ad interpello clicca qui:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-n-4-2019-D-lgs-81-08.pdf
03 Giugno 2019 - Normativa
Chiarimenti INL su diffide accertative e successive procedure di conciliazione
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28 Maggio 2019 - Giurisprudenza
Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, gli Stati membri devono introdurre l’obbligo, a carico dei datori di lavoro, di istituire un sistema per la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero effettivo svolto da ciascun lavoratore.
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24 Maggio 2019 - Normativa
Confcommercio con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto, in data 17 aprile 2019, un verbale di intesa sul contratto a tempo determinato per i dipendenti delle aziende del settore Terziario, operanti nelle località a prevalente vocazione turistica, che deroga alla disciplina legale relativa al contratto a termine.
In particolare, le parti stipulanti l’intesa hanno confermato la validità e piena applicabilità dell’articolo 66 bis del CCNL Terziario, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).
L’art. 66 bis CCNL Terziario prevede che i contratti a tempo determinato conclusi dalle aziende del settore Terziario per gestire picchi di lavoro nei Comuni a prevalente vocazione turistica sono riconducibili a ragioni di stagionalità, a tutti gli effetti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro a termine, sebbene le aziende in questione non esercitino attività a carattere stagionale di cui all’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525.
Questa stagionalità di tipo “contrattuale” permette pertanto di effettuare assunzioni a tempo determinato non soggette:
- ai limiti quantitativi;
- alla durata complessiva massima dei 24 mesi;
- allo stop and go tra un contratto e l’altro;
- al regime delle causali per proroghe e rinnovi.
Saranno poi i singoli accordi stipulati a livello territoriale a individuare i comuni a valenza turistica nei quali le assunzioni a tempo determinato saranno riconducibili a ragioni di stagionalità e quindi stipulabili in deroga alla disciplina legale sui contratti a termine.
Il datore di lavoro che applica il CCNL Terziario e che intende usufruire della predetta deroga dovrà riportare nel contratto di assunzione a tempo determinato che l’assunzione viene fatta ai sensi dell’art. 66 bis del CCNL Terziario e dello specifico articolo del Contratto territoriale .
22 Maggio 2019 - Normativa
Prorogato al 31 dicembre 2019 il CCNL terziario, distribuzione e servizi
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21 Maggio 2019 - Normativa
I permessi spettanti ai dipendenti pubblici e privati chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, come svolgimento di attività lavorativa.
In base alle norme di legge 53/1990, 69/1992 e 147/2013, nonché in base alla sentenza della Corte Costituzionale 452/1991, riguardano i lavoratori che svolgono le seguenti funzioni:
- presidente e i vice presidente del seggio;
- segretario del seggio;
- scrutatore;
- rappresentante di lista, di partito o di gruppo politico;
- rappresentante dei promotori del referendum (nel solo caso di consultazioni referendarie).
Il datore di lavoro non può richiedere o pretendere dal dipendente interessato alcuna prestazione dall’inizio delle operazioni elettorali (di norma, nella giornata di sabato, per le necessarie operazioni preparatorie) fino al termine delle operazioni di scrutinio, come risultante dai verbali del seggio (se il termine del lavori avviene oltre la mezzanotte, l’assenza del dipendente non potrà che protrarsi, legittimamente, anche per l’intera giornata successiva, Cfr. Cass. 11830/2001).
Il lavoratore, oltre al diritto di assentarsi dal lavoro per i giorni di effettivo impegno elettorale, avrà diritto anche a fruire di giorni di riposo sostitutivo sia per la domenica (da fruire il giorno immediatamente successivo quello della cessazione delle operazioni elettorali, di solito il martedì, se queste si sono concluse oltre la mezzanotte di domenica), sia per il sabato e per i giorni lavorativi in cui sia stato impegnato nelle operazioni elettorali. In tale ultimi due casi, il permesso è retribuito. Si ritiene che, in alternativa al godimento del permesso, su formale richiesta del lavoratore, si possa procedere al relativo indennizzo.
Rammentiamo che le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la consegna al datore di lavoro di idonea documentazione: certificato di chiamata e copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio e vistata dal vice-presidente con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello stesso.