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17 Maggio 2019 - Normativa

Protezione dati – Manuale sul diritto europeo

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito internet la seconda edizione del “Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati”, che fornisce una panoramica dei quadri giuridici applicabili dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, aggiornata agli ultimi sviluppi normativi (rispettivamente, il Regolamento (UE) 2016/679 e la Convenzione 108+ modernizzata).

Il Manuale è stato redatto dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e il Garante per la protezione dei dati personali ha collaborato alla realizzazione della versione italiana.

Il volume si occupa anche della giurisprudenza, illustrando le principali sentenze sia della Corte di giustizia dell’Unione europea che della Corte europea dei diritti dell’uomo, ed affronta scenari ipotetici che servono come esempi pratici per descrivere le diverse problematiche incontrate in questo campo in continua evoluzione.

Per consultare il Manuale (disponibile in tre versioni linguistiche) clicca qui:

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law

Per consultare il Manuale in lingua italiana, clicca qui:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_it.pdf

 

14 Maggio 2019 - Normativa

Premi di produttività -decontribuzione e contributo aggiuntivo IVS

L’INPS, con messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019, informa che la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, rientra nell’ambito di applicazione della riduzione contributiva sui premi di produttività. Pertanto, i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50%.

Inoltre, in considerazione del fatto che il comma 16 dell’articolo 3 della legge 297/1982 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201817%20del%2010-05-2019.pdf

10 Maggio 2019 - Interpretazioni

Autorizzazione dell’ITL per gli impianti audiovisivi: è applicabile il principio del silenzio-assenso?

Secondo il Ministero del Lavoro, nell’ambito del procedimento di autorizzazione ex art. 4 co.1 L. 300/1970, non è configurabile l’istituto del silenzio-assenso, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza. Leggi tutto...

09 Maggio 2019 - Senza categoria

Nuovo congedo di maternità- chiarimenti dell’INPS

L’INPS con messaggio n. 1738/2019 ha fornito dei chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla L. n. 145/2018 all’ art. 1, comma 485 ( legge di bilancio 2019), in merito alla facoltà per le lavoratrici di potersi astenere esclusivamente  nei  5 mesi successivi  al parto.

La facoltà del congedo post partum è riconosciuta a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Per la fruizione dell’astensione dopo l’evento parto, la lavoratrice- fino alla emanazione della circolare operativa e dei conseguenti aggiornamenti dell'applicazione "Gestione Maternità"-  dovrà spuntare la specifica opzione nella presentazione della domanda telematica di indennità di maternità.

Infine, le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede competente, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili.”

07 Maggio 2019 - Interpretazioni

Benefici normativi e contributivi subordinati al rispetto della contrattazione collettiva: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, dal 1° gennaio 2007, ha condizionato il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e previdenza anche al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli di secondo livello regionali, territoriali o aziendali (stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), oltre che al possesso da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.

Con la Circolare n. 7 del 6 maggio 2019, l’INL dà indicazione ai propri ispettori di valutare il rispetto degli obblighi previsti da contratti e accordi collettivi, analizzando il trattamento economico e normativo effettivamente riconosciuto al dipendente e non limitandosi ad accertare la formale applicazione del contratto sottoscritto dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Secondo l’INL, anche il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, può legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi ex art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. E ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.

Da ultimo, la Circolare n. 7 del 6 maggio 2019 precisa che nella valutazione di equivalenza dei trattamenti economici e normativi  non si potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale), ribadendo infine che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determina la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.

Per consultare la Circolare clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/INL%20circolare%20n.%207-2019%20Benefici%20normativi%20e%20contributivi.pdf

 

18 Aprile 2019 - Normativa

Incentivo Occupazione NEET 2019

L’INPS illustra le modalità di fruizione per l’anno in corso dell’incentivo Occupazione NEET

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16 Aprile 2019 - Normativa

“Brexit” – rinvio al 31 ottobre 2019

Brexit – prorogato di sei mesi il termine per il recesso del Regno Unito dall’Unione europea

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16 Aprile 2019 - Interpretazioni

Ispettorato del Lavoro – Attività di vigilanza 2019

Programmazione dell’attività di vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro per il 2019

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11 Aprile 2019 - Normativa

Apprendistato – Trasformazione – Regime contributivo

Trasformazione di apprendistato di 1° livello in apprendistato professionalizzante – regime contributivo applicabile

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10 Aprile 2019 - Normativa

INAIL – autoliquidazione 2018-2019

Pubblicata la guida INAIL per l'autoliquidazione 2018-2019

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