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02 Ottobre 2018 - Normativa

Nuovi codici contratto Uniemens

Nuovi codici contratto Uniemens dal periodo di paga di ottobre 2018 Leggi tutto...

01 Ottobre 2018 - Normativa

Contrasto alla delocalizzazione produttiva

Delocalizzazione produttiva - Misure di contrasto

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27 Settembre 2018 - Interpretazioni

Contratti di solidarietà – sgravio contributivo

L’INPS, con circolare n. 98 del 26 settembre 2018, ricordando che con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà e indicati i termini di presentazione delle istanze dall’anno 2017, fornisce le istruzioni operative e le modalità per il recupero delle riduzioni contributive in oggetto.

Segnaliamo in particolare che:

  • le aziende, ai fini dell’ammissione allo sgravio, non hanno più l’obbligo di individuare, nel contratto di solidarietà, strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro;
  • nell’istanza presentata da ciascuna impresa dovrà essere indicato l’importo della riduzione contributiva richiesta, importo che, in caso di accoglimento dell’istanza stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio.
  • L’INPS non dovrà più stimare, in via preventiva, l’onere connesso alle richieste di riduzione contributiva presentate dalle imprese interessate e a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell’adozione dei relativi decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione.

Per consultare la circolare, clicca qui

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2098%20del%2026-09-2018.pdf

26 Settembre 2018 - Giurisprudenza / Normativa

Licenziamento – Indennità- Illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità previsto dal Jobs Act.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo  n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto“Decreto dignità” –che determina in modo prefissato l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

In particolare, secondo la Corte Costituzionale, la previsione di un’indennità crescente in ragione della  sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria  ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
Tutte le altre questioni di incostituzionalità sollevate relative ai licenziamenti sono state invece dichiarate dalla Corte inammissibili o infondate.
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
26 Settembre 2018 - Interpretazioni

Licenziamento per superamento periodo di comporto e preavvertimento

Licenziamento e periodo di comporto: nessun obbligo del datore di lavoro di preavvertire il lavoratore

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25 Settembre 2018 - Interpretazioni

Controlli sui lavoratori – Agenzie investigative – Limiti

Cass. 21621/2018: limiti ai controlli delle agenzie investigative sui lavoratori

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21 Settembre 2018 - Interpretazioni

Malattia – Esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità nel settore privato

L’INPS ha pubblicato un vademecum su “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per lavoratori privati e pubblici” in cui vengono precisate, richiamando la circolare INPS n. 95/2016, le cause di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità e le modalità che il lavoratore deve seguire per ottenere l’esonero.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato (ricordando che per essi le fasce di reperibilità, durante le quali non possono assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora per consentire le eventuali visite di controllo domiciliare, vanno dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ogni giorno della settimana, anche festivo, compreso nel periodo di prognosi indicato nella certificazione medica), le cause di esonero sono le seguenti:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore;
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria (tali patologie debbono risultare da idonea documentazione,   rilasciata   dalle   competenti   strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. L’allegato 2 alla citata circolare INPS 95/2016 precisa quelle che sono considerate situazioni patologiche che danno diritto all’esonero della fasce di reperibilità.
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. Anche in questo caso, l’allegato 2 alla citata circolare INPS 95/2016 precisa quelle che sono considerate situazioni di invalidità riconosciuta che danno diritto all’esonero della fasce di reperibilità.

In ogni caso, è onere del lavoratore produrre idonea documentazione atta a comprovare le cause di esonero.

I medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche sopra indicate, dovranno compilare i campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita”/“invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012) e, nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini dell’esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità. Al riguardo, l’INPS ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionati) che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.

L’esonero dalla possibilità di essere visitati nelle fasce orarie canoniche non preclude da eventuali controlli INPS sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica espressa nella documentazione medica.

Per consultare il documento dell'INPS, clicca qui:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Certificazione_malattia_visite_mediche_controllo_lavoratori_privati_pubblici.pd

Per consultare il documento dell'INPS 95/2016, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.pdf

Per consultare il Decreto Interministeriale 11 gennaio 2016, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016_Allegato%20n%201.pdf

19 Settembre 2018 - Normativa

Aziende in crisi – ritorna la CIGS per cessazione di attività

Ritorna la CIGS per cessazione di attività delle aziende in crisi

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17 Settembre 2018 - Interpretazioni

Appalti: contrattazione collettiva e responsabilità solidale

Appalti: la contrattazione collettiva non ha più la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà

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10 Settembre 2018 - Giurisprudenza

Distacco sostitutivo in Paese UE e regime di sicurezza sociale applicabile

Al lavoratore distaccato da impresa straniera della CEE nel paese comunitario trova applicazione la normativa legale e contrattuale in materia di sicurezza sociale del Paese ospite

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