News

07 Luglio 2017 - Normativa

Lavoro occasionale – Circolare INPS 107/2017: tipologia di rapporti ed oneri di registrazione

Con la presente vengono analizzati ulteriori aspetti della circolare 107/2017: libretto famiglia, contratto di prestazione occasionale e registrazione sul sito INPS. Leggi tutto...

07 Luglio 2017 - Normativa

Lavoro occasionale- Chiarimenti INPS

L’INPS ha emanato la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, con la quale fornisce i primi chiarimenti sul Lavoro occasionale, previsto dall’articolo 54 bis della Legge 21 Giugno 2017, n. 96. Leggi tutto...

07 Luglio 2017 - Normativa

Contributi previdenziali – conseguenze in caso di omissione ed infedeltà delle denunce obbligatorie

L’INPS ha emanato la circolare n. 106 del 5 luglio 2017, con la quale, al fine di offrire una completa ricostruzione del quadro normativo, fornisce un riepilogo delle diposizioni normative che regolano la materia relativa alla omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione, nonché di alcuni orientamenti giurisprudenziali. Leggi tutto...

26 Giugno 2017 - Normativa

Contratto di lavoro occasionale

L’art. 54-bis della Legge 96/2017, che ha convertito il Decreto Legge 50/2017, introduce la disciplina del contratto di lavoro occasionale. Leggi tutto...

22 Giugno 2017 - Interpretazioni

Uso aziendale di telefono cellulare del lavoratore: rimborsi tassati

Per l'Agenzia delle Entrate, in caso di uso aziendale del telefono cellulare del lavoratore, gli eventuali rimborsi forfettari debbono essere tassati

 Leggi tutto...

19 Giugno 2017 - Normativa

Incentivi per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

L’INPS, con messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, premesso che l’art. 1, comma 240, lettera b), della legge n. 232/2016, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, fornisce indicazioni in merito agli incentivi in caso di assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43 D.L.vo n. 81/2015). Di conseguenza, fino alla stessa data del 31 dicembre 2017:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 92/2012;

b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%. Stante il tenore letterale di tale disposizione, il predetto regime contributivo si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale.  Conseguentemente, non è però ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge 92/201, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile;

L’INPS precisa inoltre, che, nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i benefici di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

Si ricorda, infine, che per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro sarà invece quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 (11,61%).

Il messaggio dell’INPS fornisce anche chiarimenti circa:

  • il regime contributivo dei contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente all’entrata in vigore dell’art. 32 d. lgs. n. 150/2015, con aliquota contributiva di pertinenza del datore di lavoro pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
  • le ore di formazione esterna, per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo (Sul punto, il Ministero del lavoro ha altresì precisato che per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa);
  • lo sgravio contributivo ex art. 22, comma 1, legge n. 183/2011: come noto, l’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha riconosciuto per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, “uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”. Tale sgravio, in quanto regime speciale transitorio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Quindi, per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale (ex art. 21 della legge 183/2011). Tali regimi contributivi sono, pertanto, alternativi;
  • la compilazione dei flussi UniEmens: attualmente i lavoratori assunti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sono individuati, nell’assetto del sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice “5” nell’elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell’elemento <TipoLavoratore> “PA”. Al fine di garantire la corretta gestione del regime contributivo agevolato ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, previsto per tali apprendisti vengono istituiti, nell’ambito dell’elemento <TipoContribuzione>, nuovi codici.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202499%20del%2016-06-2017.pdf

14 Giugno 2017 - Normativa

Lavoro autonomo e flessibile

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (Job Act Autonomi).

La normativa indica le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e quelle volte a favorire il lavoro flessibile.

Per consultare la Legge 81/2017 clicca qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg

12 Giugno 2017 - Normativa

Visite mediche di controllo: nuove regole

L’art. 18 del D.Lgs. 75/2017, ha modificato il sistema delle visite mediche di controllo dei lavoratori pubblici dipendenti assenti per malattia. La nuova normativa sarà estesa anche ai dipendenti del settore privato con apposito decreto del Ministero per la Semplificazione, di concerto con quello del Lavoro. Leggi tutto...

09 Giugno 2017 - Interpretazioni

Assunzioni obbligatorie di disabili – profili sanzionatori

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 30 maggio 2017, ha fornito le seguenti precisazioni relative alle modalità di assunzione obbligatoria di disabili, ai sensi della legge 68/1999:

  • il datore di lavoro ha un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (in particolare la richiesta nominativa e l’attivazione di convenzioni), ma da porre in essere nel termine 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo). In caso contrario, una volta cioè decorso infruttuosamente il menzionato termine dei 60 giorni, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria è l’unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme di assunzione diverse da quella numerica;
  • il ritardo o la mancata assunzione delle persone con disabilità, per ragioni imputabili al datore di lavoro, comporta una diffida ad adempiere e l’applicazione della sanzione amministrativa (versamento, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di 30,64 euro per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata). Detta sanzione amministrativa potrà essere ridotta solo a chi si adegua ed ottempera nei termini della diffida per assumere effettivamente e non già ricorrendo alla convenzione, strumento assolutamente valido per assolvere gli obblighi della Legge n. 68/1999 ma solo se effettuato in un momento antecedente all’intervento ispettivo.

Si ritiene, pertanto, che ai fini dell’adempimento alla diffida richiamata dall’art. 15, comma 4bis, della Legge n. 68/1999, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono quelle ivi indicate, ovvero “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione numerica”, o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”.

Per consultare il documento dell’Ispettorato del lavoro, clicca qui:

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/06/Parere-IIL-Milano-SanzioniDisabili.pdf

09 Giugno 2017 - Interpretazioni

Ammortizzatori in deroga 2017

L’INPS, con messaggio n. 2303 del 5 giugno 2017, in linea con un parere del Ministero del Lavoro (nota n. 8521/2017), ha affermato che le Regioni e le Province autonome possono autorizzare ammortizzatori in deroga con decorrenza successiva al 2016 anche in continuità con i contratti di solidarietà. Tale indirizzo e’ susseguente a quanto affermato con le circolari del Ministero del Lavoro n. 2/2017 (vedi nostra news del 2 febbraio 2017) e dell' INPS n. 217/2016, ove era stata prevista la CIG in deroga nel corso del 2017 ove l’ammortizzatore in deroga, nel limite del 50% delle risorse a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, purché in continuità con CIGO e CIGS.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202303%20del%2005-06-2017.pdf

Per consultare la circolare 217/2016 clicca qui

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20217%20del%2013-12-2016.pdf

error: Content is protected !!