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Abolizione lavoro accessorio e ripristino responsabilità solidale negli appalti
Il Governo ha emanato il Decreto Legge 25/2017 con il quale viene abolito il lavoro accessorio e ripristinata integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore.
On-line i moduli per la fruizione dell’incentivo “Occupazione Giovani” e “Occupazione SUD”
Incentivo “Occupazione Giovani” e “Occupazione SUD”: istruzioni INPS
Uniemens – modalità di compilazione del campo “Forza Aziendale”
L’Inps, con il messaggio n. 1092/2017, fornisce alcune istruzioni relativamente circa le modalità di compilazione, nel modello Uniemens, del campo obbligatorio "Forza Aziendale", in particolare per quel che concerne i lavoratori autonomi dello spettacolo, i lavoratori autonomi sportivi professionisti, i percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito e i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo
CIGS per casi di rilevante interesse strategico
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, il Decreto 29 dicembre 2016 con i criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportano notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevede l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale o l’utilizzo del contratto di solidarietà oltre i limiti previsti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015.
L’autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria può essere concessa alle imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- sono di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui operano;
- hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 il cui piano industriale prevede l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015;
- presentano le condizioni per un rapido riassorbimento del personale sospeso o impiegato a orario ridotto;
- si impegnano a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.
Per consultare il decreto, clicca qui:
Call center: comunicazioni obbligatorie
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, sul proprio sito internet, una nota informativa circa le modalità di effettuazione delle comunicazioni obbligatorie concernenti le attività di call center, in base alle nuove disposizioni normative previste dall’art. 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e riferite in particolare:
- all’obbligo delle società che, direttamente o a mezzo di terzi, intendono affidare l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, debbono darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e all'Ispettorato nazionale del lavoro indicando i lavoratori coinvolti; al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati; al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali. Per le società che avevano delocalizzato l'attività di call center, antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 232/016, l’obbligo di comunicazione deve essere rispettato entro il 1° marzo 2017.
- all’impossibilità per le società di call center che delocalizzano la loro attività in un Paese che non è membro dell'Unione europea di poter usufruire di qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale.
- all’obbligo di qualunque operatore economico che si avvale di servizi di call center di comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.
- per le società che svolgono attività di call center, evidenziamo che, in caso di omessa o tardiva comunicazione al Ministero del lavoro o all'Ispettorato nazionale del lavoro o al Ministero dello sviluppo economico è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro, mentre per tardiva comunicazione al Garante privacy la sanzione amministrativa pecuniaria è pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
- qualunque operatore economico che si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione (punto 9 del comma 243).
Alla nota sono allegati due modelli volti ad agevolare l’assolvimento degli obblighi comunicativi diretti all’Autorità Garante.
Per consultare la nota, clicca qui
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6029202
Permessi per assistenza a familiare disabile
E’ stata pubblicata sul sito, nella sezione interpretazioni, alla voce “Disabili”, la nota: “Permessi ex art. 33 L. 104/92 - Programmazione”. Per consultare la nota clicca qui: http://www.adlabor.it/interpretazioni/disabili/permessi-art-33-l-10492-programmazione/.
Nella sezione schemi, sempre alla voce “disabili”, è stato pubblicato uno schema riepilogativo della disciplina delle assenze per assistenza ai familiari disabili. Per consultare lo schema clicca qui: http://www.adlabor.it/schemi/disabili/assenze-assistenza-familiari-disabili/.
Decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Sud Italia: l’INPS precisa i requisiti, la misura e i beneficiari.
L'Inps, con la circolare 1 marzo 2017 n. 41, fornisce le istruzioni operative per fruire dello sgravio contributivo, pari al massimo a 8.060 euro su base annua, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compreso l’apprendistato professionalizzante, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di soggetti disoccupati, nelle Regioni meno sviluppate o in transizione.
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione "meno sviluppata" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o, al contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in transizione, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.
Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’agevolazione è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Clicca qui per consultare la Circolare dell'INPS n. 41 dell'1 marzo 2017
Decreto Milleproroghe: le principali novità in materia di lavoro
Il decreto "Milleproroghe", convertito in legge n. 19/2017, ha rinviato una serie di scadenze in materia di lavoro ed in particolare su Cassa integrazione Straordinaria, Registri infortuni, Libro unico del lavoro, Assunzioni obbligatorie, Indennità di disoccupazione per lavoratori parasubordinati