Lavoro occasionale- Chiarimenti INPS
L’INPS ha emanato la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, con la quale fornisce i primi chiarimenti sul Lavoro occasionale, previsto dall’articolo 54 bis della Legge 21 Giugno 2017, n. 96. Leggi tutto...
L’INPS ha emanato la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, con la quale fornisce i primi chiarimenti sul Lavoro occasionale, previsto dall’articolo 54 bis della Legge 21 Giugno 2017, n. 96. Leggi tutto...
L’INPS ha emanato la circolare n. 106 del 5 luglio 2017, con la quale, al fine di offrire una completa ricostruzione del quadro normativo, fornisce un riepilogo delle diposizioni normative che regolano la materia relativa alla omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione, nonché di alcuni orientamenti giurisprudenziali. Leggi tutto...
L’art. 54-bis della Legge 96/2017, che ha convertito il Decreto Legge 50/2017, introduce la disciplina del contratto di lavoro occasionale. Leggi tutto...
Per l'Agenzia delle Entrate, in caso di uso aziendale del telefono cellulare del lavoratore, gli eventuali rimborsi forfettari debbono essere tassati
L’INPS, con messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, premesso che l’art. 1, comma 240, lettera b), della legge n. 232/2016, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, fornisce indicazioni in merito agli incentivi in caso di assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43 D.L.vo n. 81/2015). Di conseguenza, fino alla stessa data del 31 dicembre 2017:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 92/2012;
b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%. Stante il tenore letterale di tale disposizione, il predetto regime contributivo si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale. Conseguentemente, non è però ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006;
c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge 92/201, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile;
L’INPS precisa inoltre, che, nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i benefici di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.
Si ricorda, infine, che per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro sarà invece quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 (11,61%).
Il messaggio dell’INPS fornisce anche chiarimenti circa:
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202499%20del%2016-06-2017.pdf
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (Job Act Autonomi).
La normativa indica le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e quelle volte a favorire il lavoro flessibile.
Per consultare la Legge 81/2017 clicca qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
L’art. 18 del D.Lgs. 75/2017, ha modificato il sistema delle visite mediche di controllo dei lavoratori pubblici dipendenti assenti per malattia. La nuova normativa sarà estesa anche ai dipendenti del settore privato con apposito decreto del Ministero per la Semplificazione, di concerto con quello del Lavoro. Leggi tutto...
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 30 maggio 2017, ha fornito le seguenti precisazioni relative alle modalità di assunzione obbligatoria di disabili, ai sensi della legge 68/1999:
Si ritiene, pertanto, che ai fini dell’adempimento alla diffida richiamata dall’art. 15, comma 4bis, della Legge n. 68/1999, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono quelle ivi indicate, ovvero “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione numerica”, o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”.
Per consultare il documento dell’Ispettorato del lavoro, clicca qui:
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/06/Parere-IIL-Milano-SanzioniDisabili.pdf
L’INPS, con messaggio n. 2303 del 5 giugno 2017, in linea con un parere del Ministero del Lavoro (nota n. 8521/2017), ha affermato che le Regioni e le Province autonome possono autorizzare ammortizzatori in deroga con decorrenza successiva al 2016 anche in continuità con i contratti di solidarietà. Tale indirizzo e’ susseguente a quanto affermato con le circolari del Ministero del Lavoro n. 2/2017 (vedi nostra news del 2 febbraio 2017) e dell' INPS n. 217/2016, ove era stata prevista la CIG in deroga nel corso del 2017 ove l’ammortizzatore in deroga, nel limite del 50% delle risorse a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, purché in continuità con CIGO e CIGS.
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202303%20del%2005-06-2017.pdf
Per consultare la circolare 217/2016 clicca qui
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20217%20del%2013-12-2016.pdf
La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 maggio 2017, ha emanato l’Accordo sulle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento“.
Le nuove linee guida non riguardano i tirocini curriculari, che restano di competenze delle scuole e dei centri di formazione professionale.
Per quanto riguarda invece i tirocini (extracurricolari) formativi e di orientamento, ricordando che essi richiedono per l'attivazione una convenzione tra ente promotore e azienda ospitante, cui va allegato il piano formativo individuale del tirocinante; l’attività del tirocinante si deve svolgere sotto la supervisione e l’accompagnamento di due tutor: uno del promotore e l’altro dell’ospitante; ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma il limite può essere superato in caso di più tirocinanti presso la stessa azienda, segnaliamo in particolare:
L’Accordo prevede che le Regioni e le Province autonome recepiscano quanto previsto nelle Linee Guida entro il 25 novembre 2017.
Per consultare il testo dell’accordo, clicca qui:
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/06/LineeGuidaTirocini2017.pdf