31 Marzo 2016

Normativa 2016 in materia di ammortizzatori sociali in deroga

È stata pubblicata dall’INPS, in data 29 marzo 2016, la Circolare n. 56/2016 avente ad oggetto la normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga, a seguito degli interventi legislativi operati con D.Lgs. n. 148/2015, L. n. 208/2015 e D.M. n. 83473/2014.
Con la circolare si sono voluti approfondire alcuni aspetti della disciplina ed in particolare:
Cassa Integrazione Guadagni in deroga:
lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti (titolari di contratto professionalizzante e non) e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento;
contributo addizionale: è stata prevista una misura progressiva pari: al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o piè interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile;
modalità nonché termini di erogazione per il rimborso e conguaglio delle prestazioni: il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbono essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto n. 148/2015, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data;
termini di presentazione della domanda: l’azienda deve presentare, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda;
TFR: tale rimborso non può essere a carico dell’INPS, la corresponsione delle quote maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro:
raccordo con le discipline del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi: le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale. Medesima possibilità è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.
Mobilità in deroga: la suddetta prestazione non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiatodi prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non piè di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, piè ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.
Novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016: è disposto un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ed è dettata nel contempo la disciplina per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. Dalla predetta disciplina viene infine riconosciuta la possibilità per le Regioni e Province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri previsti, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione.
Per consultare la circolare:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-03-2016.htm

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