Diventano definitive tutte le novità relative al D.Lgs. 81/2008, tra le quali l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica delle collaborazioni occasionali. In caso di violazione di tale adempimento è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (art. 13, comma 1, lettera d).
Entrano in vigore anche nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione:
– quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche quando riscontra lavoratori inquadrati come autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (art. 13, comma 1, lettera d);
– a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008. Alle 12 ipotesi contenute nell’allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, già previste nel testo originario del decreto, si aggiunge la causa 12-bis “Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”, con applicazione della somma aggiuntiva di 3.000 euro (Allegato I).
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare – oltre che con la pubblica amministrazione – anche con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016.
Con la legge di conversione, inoltre, viene specificato che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.
Diventano efficaci anche le nuove di vigilanza e controllo del preposto, che, a seguito della nuova disposizione (art. 13, comma 1, lettere d-bis) e d-ter):
– non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di detta attività;
– ha il dovere di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
– in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
– ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.