24 Luglio 2017
Nuova Dis-Coll – istruzioni INPS
L’INPS, con circolare n. 115 del 19 luglio 2017, ha fornito una serie di chiarimenti ed istruzioni operative sulla nuova Dis-Coll, che, in base alla legge 81/2017 (c.d. “Jobs Act Autonomi”) estende il sussidio agli eventi di disoccupazione successivi al 1° luglio 2017, rendendolo strutturale.
Segnaliamo in particolare:
- Destinatari: la Dis-Coll è destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, ma anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca in gestione separata rimasti senza occupazione. I destinatari non devono però avere partita IVA nel momento in cui chiedono il sussidio (se l’hanno aperta ma non produce reddito, devono chiuderla prima di chiedere il sussidio). Il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla gestione separata è soddisfatto se non c’è sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa e altra attività lavorativa, come ad esempio un rapporto di lavoro subordinato. Sono esclusi dal novero dei destinatari gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
- Requisiti fondamentali: i destinatari debbono trovarsi in stato di disoccupazione ed avere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro alla data di di cessazione dal lavoro.
- Sussidio: l’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro. Se il reddito medio mensile è superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% di 1.195 euro, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro. In ogni caso, il sussidio non può superare i 1.300 euro.
- Durata della prestazione: l’indennità viene versata per un numero di mesi pari alla metà di quelli lavorati a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello della disoccupazione, fino a un massimo di sei mesi.
- Domanda di fruizione della Dis-Coll: la domanda si presenta all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione (o dal rapporto di ricerca o dal dottorato di ricerca con borsa di studio). Esclusivamente per le cessazioni dal lavoro avvenute dal 1° luglio 2017, i 68 giorni si calcolano dalla pubblicazione della circolare INPS, quindi dal 19 luglio (anche se il rapporto di lavoro si è interrotto in data precedente). In caso di nuova occupazione, la Dis-Coll viene sospesa in caso di un contratto di lavoro fino a cinque giorni mentre si decade dal diritto se il nuovo lavoro dura più di cinque giorni.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20115%20del%2019-07-2017.pdf