Il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, con le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
Tra le altre cose, è stato modificato l’articolo 2113 Cod.civ., prevedendo, per la soluzione delle liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che si affiancherà ai piè conosciuti tentativi di concilizione previsti presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.) e presso la sede sindacale (art. 411 c.p.c.).
La procedura di negoziazione assistita da un avvocato viene descritta nell’articolo 2 dello stesso Decreto Legge 132/2014, che precisa come essa tenda a raggiungere un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo, anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
In particolare, la convenzione di negoziazione:
– è redatta, a pena di nullità, in forma scritta;
– deve precisare il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
– deve precisare l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
– il suo rifiuto puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio
– la dichiarazione di mancato accordo e’ certificata dagli avvocati designati.
Questo è il nuovo articolo 2113 c.c., così come modificato dal Decreto Legge 132/2014.
“Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato.“