In data 24 luglio 2008 è stato siglato il nuovo Ccnl dei lavoratori somministrati. Significative sono le novità in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del d.lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza).L’art. 21 del Ccnl, prevede, innanzi tutto, che i lavoratori somministrati siano informati circa il referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le indicazioni sui rischi generali connessi all’attività di impresa, sulle procedure di emergenza, nonché sui nominativi del responsabile dei lavoratori della sicurezza (RSL), del responsabile per il servizio prevenzione e protezione (RSSP) e del medico competente.Inoltre, si prevede che, all’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico (per ogni missione), i lavoratori in somministrazione ricevano, sull’apposito modulo consegnato dalle Agenzie per il lavoro, le predette informazioni (si veda allegato n. 1 al Ccnl).Si precisa, poi, che la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, è a carico dell’impresa utilizzatrice e che il medico competente dell’utilizzatrice è tenuto a consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio.La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge e dal contratto collettivo in tema di sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.