L’Inail, con circolare n. 16 del 4 marzo 2014, ha diramato le istruzioni per l’adempimento dell’obbligo assicurativo per i tirocini formativi e di orientamento.
In particolare, l’Istituto ricorda che in tema di garanzie assicurative, coerentemente con i criteri definiti dalle Linee guida concordate tra Stato, Regioni e Province autonome in data 24.01.2013, le normative regionali stabiliscono che la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro:
– in via generale, è obbligatoria per il soggetto promotore;
– in alternativa, previa espressa previsione nelle convenzione, l’obbligo può essere assunto dalle stesse Regioni e Province autonome oppure dal soggetto ospitante (ma, in questo caso, solo se il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione).
Ai fini del calcolo del premio assicurativo, l’Inail precisa inoltre che la retribuzione imponibile per i tirocinanti coincide con la retribuzione convenzionale annuale stabilita dal Decreto Ministeriale 26.10.1970 per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti.
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