Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015 con la quale viene resa operativa dal 1° giugno 2015, data di attivazione del sistema informatico dedicato, la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione dopo un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
La comunicazione, prevista dall’articolo 6 del D.Lgs 23/2015, dovrà essere effettuata, entro 65 giorni dalla data di cessazione del rapporto, qualora si proceda ad attivare la procedura conciliativa facoltativa prevista dallo stesso articolo 6, per:
– lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
– lavoratori per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
– lavoratori per i quali è stato trasformato il rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
– lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.
Si ricorda che l’omessa comunicazione prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
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