Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 4 marzo 2014, ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle sanzioni amministrative (maxi sanzione per lavoro nero e tempi di lavoro) ed alla somma aggiuntiva per la revoca del provvedimento di sospensione, così come incrementate in base al DL 145/2013, convertito in L. 9/2014.
Maxisanzione per il lavoro nero
– per le violazioni fino al 23 dicembre 2013, si applicano sia la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 del Dl 12/2002 (da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50%) sia la procedura di diffida indicata dall’art. 13 del Dlgs 124/2004;
– per le violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014, si applicano sia la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 del Dl 12/2002 aumentata del 30% tanto sulla parte fissa quanto su quella variabile (quindi con i seguenti valori: da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50%) , sia la procedura di diffida indicata dall’art. 13 del Dlgs 124/2004;
– per le violazioni successive al 22 febbraio 2014, si applica soltanto la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 del Dl 12/2002, aumentata del 30% sia sulla parte fissa sia variabile, con i valori indicati all’alinea precedente
Revoca del provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale
In relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data, i nuovi importi da versare per ottenere la revoca sono pari ora ad euro 1.950, nell’ ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, e ad euro 3.250, nell’ ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro
Le violazioni commesse fino al 23 dicembre 2013 saranno soggette al regime sanzionatorio precedente, quelle commesse dal 24 dicembre in poi sono raddoppiate. In particolare le sanzioni sono adesso:
– per il superamento della durata media dell’orario di lavoro settimanale: sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Da 800 a 3.000 euro se riguarda piè di 5 lavoratori. Da 2.000 a 10.000 euro se riguarda piè di 10 lavoratori;
– mancato riposo settimanale: sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Da 800 a 3.000 euro se riguarda piè di 5 lavoratori. Da 2.000 a 10.000 euro se riguarda piè di 10 lavoratori;
– mancato riposo giornaliero (11 ore tra un turno di lavoro e quello successivo): sanzione amministrativa da 100 a 300 euro. Da 600 a 2.000 euro se riguarda piè di 5 lavoratori. Da 1.800 a 3.000 euro se riguarda piè di 10 lavoratori.
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