L’art. 41 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo 8 aprile2003, n. 66, in tema di orario di lavoro.In particolare, la regola per cui il riposo giornaliero (11 ore di riposo ogni 24 ore di lavoro) deve essere fruito in modo consecutivo non si applica all’attività svolta in regime di reperibilità. Quanto al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo consecutivo ogni 7 giorni, ma tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo di (non oltre) 14 giorni.La disciplina sul riposo nonché quella sul lavoro notturno, poi, diventa derogabile non solo dalla contrattazione collettiva nazionale, ma, in assenza di questa, anche dalla contrattazione territoriale e da quella aziendale.