Nella Parte I, Sezione I dedicata alle “ Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici” l’art. 1 comma 278 modifica in parte l’art. 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 prevedendo che il padre lavoratore dipendente avrà diritto di astenersi dal lavoro per congedo obbligatorio per 5 giorni e non più 4 giorni , con la possibilità di aggiungerne un altro previo accordo con la madre lavoratrice.
Inoltre le lavoratrici potranno in modo facoltativo astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso così come previsto all’art. 1 comma 485 salvo che ciò non arrechi pregiudizio alla gestante o al nascituro