05 Febbraio 2019
Pensione anticipata – Modalità d’accesso
L’INPS comunica le modalità d’accesso per alcuni tipi di pensione anticipata
L’INPS, con circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, ha dettato le modalità operative per l’accesso al pensionamento anticipato, alla opzione donna ed ai lavori precoci, dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019.
In particolare, la circolare fornisce indicazioni:
- i lavoratori che intendono usufruire della pensione anticipata “quota 100” (cioè coloro che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni);
- i lavoratori che intendono usufruire della pensione pensione anticipata ex art. 24, comma 10, del L. 201/2011, n. 201, convertito in Legge 214/2011 (cioè coloro che soddisfano il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne)
- le lavoratrici che intendono usufruire della “opzione donna” (cioè le lavoratrici che hanno un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome);
- I lavoratori c.d. precoci (cioè i lavoratori che con 41 anni di contribuzione di cui almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età si trovano in una delle seguenti situazioni:
- essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 604/1966, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato E annesso alla legge 232/2016 che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.
La circolare in oggetto non fornisce indicazioni circa le pensioni anticipate APE-Anticipo pensionistico previste in via sperimentale dal 1º maggio 2017 al 31 dicembre 2019 dall’art. 1, comma 166 e seguenti, legge 232/2016 e dall’art. 1, comma 162, legge 205/2017.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019.pdf