01 Febbraio 2019
Pensione anticipata “Quota 100” – lavoratori settore privato
Il D.L. 4/2019, con gli articoli da 14 a 24 ha modificato la disciplina in materia pensionistica, introducendo tra l’altro la cosiddetta “pensione anticipata – quota 100”.
I lavoratori interessati a questa nuova forma di pensione anticipata, che ha carattere sperimentale per il triennio 2019-2021:
- debbono avere un’età anagrafica di almeno 62 anni (che non sarà adeguato agli eventuali incrementi alla speranza di vita previsti nel trienni 2019-2021);
- debbono avere un’anzianità contributiva minima di 38 anni (con possibilità di cumulo dei periodi assicurativi maturati in enti diversi dall’INPS. In tal caso non debbono essere già percettori di pensione a carico INPS). Per coloro che non hanno maturato detta anzianità contributiva minima, è prevista la possibilità, per il triennio 2019-2021, di riscattare periodi non coperti da contribuzione fino ad un massimo di cinque anni. Il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso;
- potranno usufruire del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti di cui sopra;
- non potranno svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma (ad eccezione di lavori occasionali fino al limite di 5.000 euro annui) fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia