Il patto di prova deve indicare, a pena di nullità, in modo chiaro e preciso le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, poiché il periodo di prova è funzionale a “testare” il rapporto di lavoro: è quindi essenziale fornire al lavoratore in prova una indicazione analitica di quali sono i compiti su cui verterà la prova, così da consentire al lavoratore di mettere alla prova le proprie attitudini e competenze professionali e dare al datore di lavoro elementi utili per esprimere un giudizio sull’esito della prova esperita.
La giurisprudenza prevalente sia della Corte di Cassazione sia dei Tribunali e delle Corti di merito si è ormai attestata su tale principio (ex multis Cass., Sez. Lav., 27 febbraio 2023 n. 5881).
In termini pratici ciò comporta l’onere per il datore di lavoro, allorquando nella declaratoria contrattuale siano presenti diversi profili per lo stesso livello, di indicare con precisione il profilo professionale al quale si fa riferimento o, preferibilmente, di indicare le mansioni, oggetto della prova, direttamente nella sezione della lettera di assunzione contenente il patto di prova, o tramite un rinvio – sempre all’interno dello stesso contratto individuale di lavoro – alla sezione in cui sono illustrati gli incarichi assegnati al neo assunto.
Occorrerà quindi, in sede di assunzione in prova, indicare con sufficiente specificità l’incarico del neoassunto e/o allegare alla lettera di assunzione l’analitica job description assegnata al lavoratore in prova onde evitare contestazioni e l’instaurazione di vertenze potenzialmente sempre rischiose.