I permessi spettanti ai dipendenti pubblici e privati chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, come svolgimento di attività lavorativa.
In base alle norme di legge 53/1990, 69/1992 e 147/2013, nonché in base alla sentenza della Corte Costituzionale 452/1991, riguardano i lavoratori che svolgono le seguenti funzioni:
Il datore di lavoro non può richiedere o pretendere dal dipendente interessato alcuna prestazione dall’inizio delle operazioni elettorali (di norma, nella giornata di sabato, per le necessarie operazioni preparatorie) fino al termine delle operazioni di scrutinio, come risultante dai verbali del seggio (se il termine del lavori avviene oltre la mezzanotte, l’assenza del dipendente non potrà che protrarsi, legittimamente, anche per l’intera giornata successiva, Cfr. Cass. 11830/2001).
Il lavoratore, oltre al diritto di assentarsi dal lavoro per i giorni di effettivo impegno elettorale, avrà diritto anche a fruire di giorni di riposo sostitutivo sia per la domenica (da fruire il giorno immediatamente successivo quello della cessazione delle operazioni elettorali, di solito il martedì, se queste si sono concluse oltre la mezzanotte di domenica), sia per il sabato e per i giorni lavorativi in cui sia stato impegnato nelle operazioni elettorali. In tale ultimi due casi, il permesso è retribuito. Si ritiene che, in alternativa al godimento del permesso, su formale richiesta del lavoratore, si possa procedere al relativo indennizzo.
Rammentiamo che le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la consegna al datore di lavoro di idonea documentazione: certificato di chiamata e copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio e vistata dal vice-presidente con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello stesso.