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29 Agosto 2016
Permessi per lavoratori volontari della Protezione civile
Anche in considerazione della situazione di emergenza verificatasi a seguito dell’evento sismico del 24 agosto 2016, proponiamo una breve sintesi della disciplina normativa dei permessi per i lavoratori volontari che fanno parte della Protezione Civile.
Organizzazione di volontariato di protezione civile: è considerata tale ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro (inclusi i gruppi comunali di protezione civile) che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo affrontabili in via ordinaria ovvero di calamita naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nei registri regionali nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale (art. 1 D.P.R. 194/2001).
Assenza dal lavoro: il datore di lavoro, ex art. 9 D.P.R. 194/2001, ha l’obbligo di consentire al lavoratore dipendente che rivesta la qualifica di volontario della protezione civile di partecipare:
agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno. Se è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell’Agenzia di Protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno;
alle attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, preventivamente autorizzate dall’Agenzia di Protezione civile per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni nell’anno;
alle fasi preparatorie a quelle connesse alla realizzazione degli interventi di addestramento e soccorso, per tutta la loro durata (solo per gli organizzatori delle suddette iniziative).
Diritti del lavoratore: per i periodi di assenza, nei limiti sopraindicati, il lavoratore ha diritto:
a vedersi conservare il posto di lavoro;
alla corresponsione da parte del datore di lavoro del normale trattamento economico, che sarà soggetto alle ordinarie ritenute fiscali (IRPEF e addizionali) e previdenziali.
al mantenimento della copertura assicurativa ed al versamento da parte del datore di lavoro degli ordinari contributi previdenziali ed assicurativi (art. 9 D.P.R. 194/2001).
Diritti del datore di lavoro: il datore di lavoro, ove ne faccia richiesta, ha diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, presentando, entro i 2 anni successivi alla conclusione dell’intervento, istanza all’autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettante, le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del medesimo. Per contro, alla luce della formulazione dell’art. 9 D.P.R. 194/2001 sopra citato, che parla solo di “emolumenti versati al lavoratore”, i contributi versati dal datore di lavoro durante l’assenza del lavoratore non sono rimborsabili (Circolare INPS n. 314/1994 e Circolare INPS n. 107/1999).