L’art. 5, comma 9-bis, TUI consente al richiedente permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che:
– la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 DPR 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
– il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del DPR 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.
Il Legislatore non ha tuttavia disciplinato il regime del rapporto di lavoro nelle more del rilascio, per quanto attiene invece il permesso di soggiorno per motivi familiari.
L’Ispettorato nazionale del lavoro con Nota del 7 maggio 2018, n. 4079, ha precisato che i richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del rilascio dello stesso o del suo rinnovo, possono instaurare un regolare rapporto di lavoro avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Per consultare la Nota del 7 maggio 2018, n. 4079 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, clicca qui: