Facciamo seguito alle nostre precedenti news del 22 e 31 ottobre 2018 per informare che l’INPS, con circolare n. 104/2018, ha fornito chiarimenti sulla decontribuzione dei premi di risultato alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 55 del D.L n. 50/2017, norma che ha stabilito come, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è previsto che, ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800 euro, si applicano:
Tale disposizione, non soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’INPS, opera soltanto per i premi e per le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2017.
L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile. Trattandosi di una riduzione dell’aliquota non avente una funzione di incentivo all’assunzione, la stessa è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In questi casi, l’aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta.
Inoltre, l’INPS precisa che il premio che fruisce del beneficio in esame non va considerato nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici. Parallelamente non va computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla legge n. 335/95.
La circolare fornisce anche dettagliate istruzioni ai fini della compilazione dei modelli UNIEMENS e DMAG (Denuncia della Manodopera Agricola).
Per consultare la circolare dell’INPS, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20104%20del%2018-10-2018.pdf
Per consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate, clicca qui: