Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 5 febbraio 2013 ha precisato che, essendo stata modificata la formulazione della normativa di riferimento (art. 26 del D.L. n. 98/2011) rispetto a quella precedente circa la corretta identificazione delle organizzazioni sindacali legittimate a sottoscrivere gli accordi sui premi di risultato, tali accordi, ai fini della applicabilità del regime agevolativo, debbono essere sottoscritti da associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale.
Nel caso di accordi aziendali, il problema dell’identificazione si pone evidentemente soltanto per le associazioni sindacali dei lavoratori e il Ministero del lavoro lo risolve in questo modo:
– sono senz’altro legittimate alla sottoscrizione degli accordi in oggetto le RSA che promanano da organizzazioni comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;
– se le RSA, invece, non sono affiliate alle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale, gli accordi sul premio di risultato/produttività per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e contributive potranno essere sottoscritti dalle organizzazioni sindacali territoriali in possesso del requisito di rappresentatività sopra indicato.
Ricordiamo che, in assenza di RSA ed in mancanza di previsioni della contrattazione collettiva nazionale che consentano di ricorrere alla contrattazione territoriale, non sembrano applicabili nè la tassazione agevolata nè la decontribuzione.
L’interpello è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4DA80BB4-6FAF-4D46-A838-3680C12B8ED7/0/82013.pdf