Per evitare errori nella domanda che le aziende devono presentare all’INPS per poter utilizzare il sistema di prepensionamento introdotto dalla Legge 92/2012 (art. 4, commi da 1 a 7ter, come modificata dalla legge 221/2012), sistema che consente – previo accordo sindacale e solo per aziende con piè di 15 dipendenti – il prepensionamento dei lavoratori a meno di 4 anni dalla pensione, garantendo loro un assegno pieno (erogato dall’INPS ma finanziato dal datore di lavoro), l’Istituto ha fornito una serie di precisazioni con Messaggio 29 gennaio 2014 n. 1653 (in riferimento alla precedente Circolare INPS 1 agosto 2013 n. 119). In sintesi, le precisazioni riguardano:
a) La procedura: per accedere al beneficio sono previste piè fasi:
– raggiungimento di specifico accordo sindacale;
– presentazione all’INPS, da parte dell’impresa, di istanza di ammissione, con domanda preliminare, specificando il numero dei lavoratori interessati e allegando l’accordo sindacale;
– dopo l’accoglimento dell’INPS dell’istanza di ammissione, l’impresa inoltra la domanda di prestazione. Per attivare il trattamento (salvo che non venga versata subito l’intera cifra dovuta), è necessaria allegare una fideiussione bancaria in base allo schema INPS.
b) Gli aspetti operativi:
– Necessario accertare prima della domanda che i lavoratori abbiano effettivamente i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata;
– La domanda va trasmessa tramite funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “esodi lavoratori prossimi a pensione”. Il modulo SC/77 va inviato alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi;
– La domanda preliminare va presentata almeno 90 giorni prima della data di possibile fruizione del beneficio da parte del primo lavoratore interessato al piano di esodo annuale, usando il modello ad hoc e allegando copia dello specifico accordo sindacale e l’elenco dei potenziali beneficiari della prestazione (indicandolo su apposito facsimile);
– Accordo sindacale: le parti devono prendere reciproco atto nel preambolo del contenuto e delle finalità dell’accordo che viene sottoscritto fra datore di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale;
– Dirigenti: l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: nel preambolo le parti devono darsi atto di tale sottoscrizione;
– I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto, da conservare agli atti del datore di lavoro;
– Il prospetto di quantificazione dell’onere a carico del datore di lavoro viene redatto sulla base della contribuzione quantificata dall’azienda, in via presuntiva, al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Quando poi interviene effettivamente la risoluzione del rapporto, è possibile che risulti una diversa quantificazione della contribuzione;
Ricordiamo infine che la contribuzione a carico del datore di lavoro da versare è quella compresa fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione, con l’onere per lo stesso datore di comunicare tempestivamente all’INPS eventuali variazioni. Per i contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili, secondo le disposizioni di cui all’articolo 116, comma 8, legge 388/2000.
Per consultare il messaggio INPS 1653/2014, clicca qui
Per consultare la circolare INPS 119/2013, clicca qui