04 Luglio 2016
Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali
L’Inps, con circolare n. 120 del 1° luglio 2016, nel recepire le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro con le note n. 1932/2016, n. 29/0003182/2016 e n. 40/11003/2016, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali.
Segnaliamo in particolare:
- lavoratori interessati: sono i dipendenti poligrafici di aziende editoriali:
- collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ex art. 37 L. 416/1981 ed in forza di accordi di sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento (almeno 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018);
- che, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento, hanno continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda editoriale;
- ovvero, che, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento, siano stati collocati in mobilità;
- termine di presentazione delle domande di prepensionamento: i lavoratori interessati al prepensionamento che non abbiano già presentato domanda possono presentarla entro e non oltre il 18 luglio 2016. La domanda deve essere inviata in modalità telematica, per il tramite del patronato ovvero online accedendo al sito www.inps.it, sezione SERVIZI ONLINE – Domanda di Prestazioni previdenziali. Una volta fornite le ulteriori informazioni richieste, è possibile procedere all’invio della domanda. La possibilità è offerta ai soggetti in possesso di PIN;
- decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati: i trattamenti pensionistici anticipati erogati in applicazione della legge n. 208 del 2015 non possono, in ogni caso, avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016 e presuppongono, se il lavoratore è ancora in attività, la previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente
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