Queste le principali indicazioni fornite nella circolare:
I suddetti limiti economici si riferiscono ai compensi percepiti dal prestatore al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Laddove la prestazione relativa ad un contratto di prestazione occasionale non dovesse essere resa (ad es. per indisponibilità sopravvenuta del prestatore), l’utilizzatore può effettuare, sempre mediante la procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Al fine di assicurare ogni forma di tutela al prestatore, la piattaforma telematica predisposta dall’INPS provvederà all’invio al prestatore, mediante comunicazione di posta elettronica e/o SMS e MyINPS, sia della comunicazione preventiva che dell’eventuale revoca della stessa trasmesse dall’utilizzatore, nonché la possibilità di confermare da parte del prestatore o dell’utilizzatore l’avvenuto svolgimento della prestazione giornaliera al termine della stessa.
Regime sanzionatorio: in caso di violazione delle norme sulle prestazioni occasionali, le conseguenze per l’utilizzatore di saranno le seguenti:
a) Superamento del limite economico o del limite orario: il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile (o del diverso limite previsto per il settore agricolo) comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.
Le sanzioni riguardanti sia il contratto di prestazione occasionale, sia il libretto famiglia non operano né nei confronti della Pubblica Amministrazione né nel caso in cui il personale sia stato utilizzato attraverso il ricorso a contratti di somministrazione.
b) Acquisizione di prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa: comporta, sin dalla data d’inizio del rapporto, la conversione dello stesso nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative (laddove sia stata accertata la natura subordinata dello stesso). Le sanzioni non si applicano nel caso in cui il personale sia stato utilizzato attraverso il ricorso a contratti di somministrazione.
c) Violazione dell’obbligo di comunicazione: in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva da parte di utilizzatori (diversi dalla pubblica amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione (sanzione riguardante esclusivamente il contratto di prestazione occasionale). Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto congiunto dei seguenti due requisiti: la prestazione era comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore); la prestazione poteva effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione, si applica la cosiddetta maxisanzione per “lavoro nero” prevista dall’ art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002, e cioè: sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo; da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo; da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
d) Ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori non del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione (sanzione riguardante esclusivamente il contratto di prestazione occasionale).
e) Violazione dell’obbligo concernente il riposo giornaliero: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si e’ verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
f) Violazione dell’obbligo concernente i riposi settimanali: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa e’ da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
g) Violazione delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza del lavoro: si applicano tutte le varie e specifiche sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008.
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