05 Aprile 2018
Privacy: nuovi divieti del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha assunto due distinti provvedimenti a carico di altrettante aziende, con i quali vengono confermati una serie di divieti di carattere generale.
In particolare segnaliamo che sono stati ritenuti illegittimi:
- il trattamento di dati personali effettuato sulle email aziendali dei dipendenti se non sono stati formalmente forniti ai lavoratori informazione su modalità e finalità di raccolta e conservazione dei dati relativi all’uso della posta elettronica, né con una informativa individualizzata né attraverso la policy aziendale;
- la conservazione estesa e sistematica delle mail, la loro memorizzazione per un periodo indeterminato e comunque amplissimo nonché la possibilità per il datore di lavoro di accedervi per finalità indicate in astratto (il Garante ha ribadito infatti che la conservazione deve riferirsi soltanto a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose);
- l’accesso della società alle email in ingresso sull’account aziendale dopo il licenziamento del lavoratore. Al cessare del rapporto di lavoro la casella di posta elettronica deve essere disattivata e rimossa e al suo posto di devono attivare eventuali account alternativi.
- il sistema di memorizzazione del traffico telefonico di ciascun operatore di customer care se questo non si limita ad associare la chiamata e l’anagrafica del cliente per facilitare la gestione della richiesta dell’abbonato, ma consente ulteriori elaborazioni (con controllo di dati personali degli operatori ed estrazione di report). Il software – afferma il Garante – permette di ricostruire anche indirettamente l’attività svolta da centinaia di operatori del call center e rappresenta un sistema di controllo, anche se potenziale e indiretto, dell’attività lavorativa. Oltre alla disciplina di protezione dati il sistema viola anche la disciplina lavoristica sull’impiego di strumenti dai quali possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori. Il sistema non può pertanto essere considerato uno “strumento di lavoro” per la sola gestione del contatto con il cliente e dunque utilizzato dall’operatore per rendere la prestazione, perché rientra piuttosto tra gli “strumenti organizzativi” per soddisfare esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro dai quali può derivare il controllo a distanza dei lavoratori e necessita di uno specifico accordo sindacale.
Per consultare i due provvedimenti, clicca qui:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8159221
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8163433