Indichiamo in estrema sintesi la procedura in oggetto, evidenziando alcune peculiarità relative alla mancata conciliazione ed alla mancata comparizione del lavoratore.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 15 (o 60 complessivi), deve:
a) essere preceduto da una comunicazione in forma scritta effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera (e trasmessa per conoscenza al lavoratore stesso) contenente: l’intenzione di voler procedere al licenziamento; la specificazione del motivo oggettivo; l’indicazione delle eventuali misure di assistenza alla ricollocazione; la richiesta di fissazione di un incontro per l’effettuazione di un tentativo di conciliazione;
b) entro 7 giorni (di calendario) dalla comunicazione, la DTL convoca un incontro dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione;
c) entro 20 giorni (di calendario) dalla data di trasmissione della convocazione l’incontro si deve tenere e concludere(salvo che le parti non si accordino per proseguire la discussione);
d) in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro, la procedura può essere sospesa per un massimo di 15 giorni;
e) se la conciliazione riesce si formalizza il relativo verbale;
f) se il tentativo di conciliazione fallisce, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, con regolare comunicazione scritta al lavoratore, ma è indispensabile acquisire copia del verbale di mancata conciliazione redatto dalla Commissione provinciale di conciliazione;
g) decorsi i termini di cui sopra (20 giorni dalla data di trasmissione della convocazione o il termine maggiore causato dal legittimo impedimento del lavoratore, termine comunque non superiore a 35 giorni) senza che siano stati formalizzati o un accordo o il verbale di mancata conciliazione, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, con regolare comunicazione scritta al lavoratore;
h) la mancata ed ingiustificata comparizione del lavoratore all’incontro fissato dalla Commissione provinciale di conciliazione determina, secondo il Ministero del lavoro, (circolare 16 gennaio 2013 n. 3), la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento.
La circolare è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130116_Circ_3.htm