L’articolo 6 delDecreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 (Decreto Milleproroghe) ha prorogato al 31 dicembre 2012 i termini per alcune misure in materia di lavoro.
In particolare, sono state prorogati:
-il trattamento economico (pari all’indennità ordinaria di disoccupazione) per gli apprendisti, in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali ovvero in caso di licenziamento, con il limite di spesa di 12 milioni di euro,. Tale trattamento è però subordinato a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (comma 1, lettera a);
– la possibilità di usufruire, ove residuino risorse economiche, delle varie forme di ammortizzatori sociali in deroga, con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione (comma 1, lettera b);
-il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi (nei soli casi di fine lavoro e con il limite di spesa di 13 milioni di euro) di una somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, purchè risultino soddisfatte in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita’ non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilita’ presso la predetta Gestione separata (comma 1, lettera c).
– l’equiparazione a prestazioni di lavoro accessorio delle attivita’ lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilita’ di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. Inoltre, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (comma 2)