È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2014 (ed è entrato in vigore il successivo 15 gennaio 2014) il DPR 28 ottobre 2013 n.157 concernente il regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
Il decreto prevede le seguenti disposizioni di carattere generale:
– ai lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del DPR 157/2013 (che, ricordiamo, è entrato in vigore il 15 gennaio 2014) consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo detta normativa antecedente;
– per i lavoratori che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il pensionamento indicati nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni del D.L. 78/2010 relative ai periodi che intercorrono tra il raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia ed il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico;
– a tutti i casi di pensionamento si applica comunque la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall’articolo 12 del D.L. 78/2010.
Sono altresì previste specifiche norme per alcune categorie di lavoratori ed in particolare:
– spedizionieri doganali: è stato soppresso il relativo fondo previdenziale ed assistenziale;
– poligrafici: per quelli dipendenti da aziende in crisi, vengono fissati i requisiti per il pensionamento anticipato ad almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni dal 1° gennaio 2016 e 37 anni dal 1° gennaio 2018;
– personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto: viene ridotto di 5 anni il requisito anagrafico rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio
– lavoratori marittimi: viene ridotto di 5 anni il requisito anagrafico rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio;
– lavoratori dello spettacolo:
– sportivi professionisti: l’età pensionabile di vecchiaia è fissata a 53 anni per gli uomini, mentre per le donne è fissata a 49, che sale a 50 anni dal 1° gennaio 2016, 51 dal 1° gennaio 2018, 52 dal 1° gennaio 2020, 53 dal 1° gennaio 2022;
– lavoratori che, per svolgere la loro attività, necessitano di titolo abilitante: in generale, continuano ad essere applicate le normative previgenti rispetto alla riforma Fornero; per lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, continuano ad essere applicate le normative in vigore al 31.12.2011; per i dipendenti dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale continuano ad essere applicate le normative in vigore al 31.12.2013 e vengono rideterminate le condizioni per il calcolo della pensione anticipata;
Sono previste deroghe alla Riforma Fornero, nel senso che continuano ad essere applicate le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 ai lavoratori:
– in mobilità (ordinaria e lunga);
– autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
– in congedo per assistenza figli con disabilita’ grave;
– che abbiano risolto consensualmente il rapporto a titolo individuale;
– che abbiano risolto consensualmente il rapporto, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 agosto 2013
– in CIGS finalizzata al prepensionamento, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.
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