La Commissione del Ministero del Lavoro per gli interpelli in materia di sicurezza, con risposta n. 24 del 4 novembre 2014 ha fornito alla Confcommercio il proprio parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, alla domanda “se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda – nei casi di cui all’art. 31, co. 6, d.l.vo 81/2008 – il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge“, la Commissione ha ritenuto che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera “interno” quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell’art. 2, co. 1 , lett. a), D.Lgs. 81/2008 – egli sia inserito formalmente nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini il servizio di prevenzione e protezione interno.
Sarà pertanto cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere, rammentando in particolare che egli deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.
In tale quadro, dunque, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
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