29 Agosto 2016
Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 l’Accordo raggiunto nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 7 luglio 2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione ex art. 32, D.Lgs. n. 81/2008.
Tale norma, infatti, subordina lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP al possesso:
- di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- dell’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
L’Accordo in oggetto, che detta durata e contenuti minimi dei corsi (implementabili dai soggetti formatori), contiene in particolare indicazioni circa:
- l’individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione;
- l’individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento;
- i requisiti dei docenti;
- le modalità di organizzazione dei corsi;
- la metodologia di insegnamento;
- le modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento;
- l’articolazione, gli obiettivi ed i contenuti del percorso formativo;
- il riconoscimento della formazione pregressa;
- termini e decorrenza dell’aggiornamento;
- il tipo di attestazioni da rilasciare al datore di lavoro ed al lavoratore.
L’accordo contiene inoltre disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per consultare il testo dell’Accordo, clicca qui