22 Ottobre 2012

Responsabilità solidale in materia fiscale negli appalti e nei subappalti

L’articolo 13-ter del DL. 83/2012, n. 83 ha stabilito che in materia fiscale opera la responsabilità in solido nei contratti di appalto di opere e servizi tra appaltatore e subappaltatore in relazione agli adempimenti relativi ai versamenti delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto, dovuti dall’appaltatore e dai subappaltatori.

Per quel che concerne invece la responsabilità del committente, evidenziamo come la normativa citata (sotto riportata) prevede al comma 28-bis che, nel caso in cui il committente abbia corrisposto all’appaltatore il corrispettivo per il servizio d’appalto senza aver richiesto ed ottenuto la documentazione attestante il regolare versamento delle imposte (IRPEF ed IVA), si applichi nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.

La norma stabilisce inoltre che il committente nei confronti dell’appaltatore e quest’ultimo nei confronti dei subappaltatori possono sospendere il pagamento dei corrispettivi pattuiti fino all’esibizione della documentazione attestante gli avvenuti adempimenti fiscali.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E del 8 ottobre 2012, ha fornito chiarimenti circa la corretta applicazione della responsabilità solidale tra committente/appaltante ed appaltatore e subappaltatorein materia di appalti di opere e servizi, precisando che:

– per l’appaltatore/subappaltatore è possibile trasmettere, in alternativa alla specifica documentazione, anche una attestazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione;

– gli adempimenti richiesti dall’art. 13-ter si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012;

– in relazione a detti contratti, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.

Restano confermate le norme circa la responsabilità solidale in materia retributiva e contributiva stabilite dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni.

La circolare dell’ Agenzia delle Entrate è consultabile su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8164c3004d011637a61ffe5ecc644652/circolare+40e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8164c3004d011637a61ffe5ecc644652

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 n.83 (in Suppl. ordinario n. 129 alla Gazz. Uff., 26 giugno 2012, n. 147). – Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134. – Misure urgenti per la crescita del Paese. (DECRETO SVILUPPO) (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 08 ottobre 2012 n. 40/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 02 ottobre 2012 n. AS988.

Articolo13Ter – (Disposizioni in materia di responsabilita’ solidale dell’appaltatore) (1).

1. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ sostituito dai seguenti:

“28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita’ solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo’ essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L’appaltatore puo’ sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo’ sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalita’ di pagamento previste a carico del committente e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attivita’ rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione.

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