Il Garante privacy ha irrogato una sanzione di 120.000 euro a un datore di lavoro per aver violato i dati personali dei dipendenti attraverso l’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro.
Dati biometrici: il Garante ha ribadito nuovamente che l’utilizzo di tali dati non è consentito perché non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l’utilizzo del dato biometrico per la rilevazione delle presenze. Neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità.
Software gestionale per report sull’attività dei dipendenti: tale software -con il quale ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali- consentiva al datore di lavoro di raccogliere dati aggregati sui tempi impiegati dalle officine per le lavorazioni effettuate in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa.
Di seguito, il provvedimento del Garante privacy.