L’Agenzia delle Entrate, con circolare 11 luglio 2014, n. 22/E, facendo seguito alle sue precedenti circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014, ha fornito ulteriori istruzioni e chiarimenti sull’applicazione del credito previsto per il 2014 dall’art. 1 del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con particolare riguardo alle modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato.
In particolare, viene precisato che le somme erogate ai lavoratori saranno recuperate dal sostituto d’imposta mediante compensazione con le somme a debito ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando il modello di pagamento F24 ed indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “1655” senza che si applichi il limite di 700.000 euro previsto dall’art. 34 della legge n. 388/2000.
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