Esattamente in coincidenza con l’entrata in vigore di gran parte delle norme contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, il Ministero del lavoro, con circolare n. 18 del 18 luglio 2012 ha reso note le prime indicazioni operative, tra le quali spiccano quella relativa all’impossibilità di stipulare il primo contratto a termine della durata massima di 12 mesi qualora le parti abbiano precedentemente già intrattenuto un primo rapporto di lavoro di natura subordinata, restando pienamente confermata la previsione di legge circa la durata massima, pari a 36 mesi nel caso dello svolgimento di mansioni equivalenti, nel cui ambito devono ora essere inclusi anche i periodi di lavoro nell’ambito della somministrazione a tempo determinato.
Quanto all’apprendistato viene ribadito che l’onere della stabilizzazione di almeno il 30% degli apprendisti cessati riguarda i soli datori con almeno 10 dipendenti.
Ulteriori indicazioni riguardano il lavoro intermittente, quello accessorio, il collocamento dei disabili e le nuove norme sulla necessità della convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto, entrata in vigore il 18 luglio: a questo proposito si segnala che il Ministero non ritiene necessaria la convalida nel caso in cui la cessazione del rapporto rientri nell’ambito di procedure di risoluzione del rapporto svolte in sede qualificata istituzionale o sindacale.