Riteniamo opportuno ricordare l’attuale regolamentazione dei rimborsi chilometrici riconosciuti sia ai lavoratori subordinati, sia a quelli autonomi.
Lavoratori subordinati: premesso che, in via generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente, vi sono però alcune eccezioni, tassativamente indicate dai commi 2 e seguenti dall’art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dalla Risoluzione n. 92/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate.
Una di queste eccezioni riguarda i rimborsi chilometrici per gli autoveicoli e motoveicoli di proprietà del lavoratore subordinato e da lui utilizzati per motivi di lavoro.
Le condizioni per la non assoggettabilità fiscale e contributiva sono le seguenti:
Lavoratori autonomi: in base alle modifiche apportate all’art. 54, comma 5 del TUIR, dall’art. 7quater, comma 5 del Decreto legge n.193/2016 (convertito in Legge n.225/2016), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente (comprese le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto) non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo e, di conseguenza, non saranno tassate come reddito di lavoro autonomo.
Per consultare la risoluzione dell’Agenzie delle Entrate clicca qui: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/ottobre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+92e+del+30+ottobre+2015/RIS.92e+del+30.10.15.pdf