L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, ha precisato che, nel caso in cui il lavoratore usa la propria autovettura per svolgere le sue mansioni in trasferta fuori della cerchia del Comune dove ha la propria sede di lavoro, ha diritto a vedere non assoggettato fiscalmente ed integralmente il relativo rimborso chilometrico solo nel caso in cui il tragitto parta dalla sede di lavoro.
Nel caso in cui, invece, la distanza percorsa dal dipendente dalla propria residenza alla località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio (con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio), la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.
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