Il 17 luglio 2008 si è conclusa la fase negoziale per il nuovo Ccnl dei dipendenti del settore terziario, che stato sottoscritto da Cisl e Uil, ma non dalla Cgil.Per quanto riguarda la parte economica è previsto un incremento lordo medio di 150 euro, per il quarto livello, con decorrenza graduale nel biennio 2008-2010. Sono previsti anche arretrati per un importo di euro 252,24, sempre calcolati sulla base del quarto livello, da erogarsi in due tranches di euro 126,12 da corrispondersi con le retribuzioni di luglio e novembre 2008. È, inoltre, incrementata di 70 euro mensili lordi l’indennità di funzione per i quadri.Per quanto riguarda la parte normativa, queste le principali novità:§ Contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato: in caso di successione di contratti, eliminato il periodo di prova per le riassunzioni con riferimento alle medesime mansioni (art. 61 bis).§ Apprendistato: aumentata all’80% la c.d. percentuale di conferma (art. 46). Vale a dire che, se non si mantiene in servizio almeno l’80% degli apprendisti al termine del periodo formativo, non se ne possono assumere altri.§ Part time: portato a 18 ore il monte ore settimanale minimo per le nuove assunzioni o i nuovi passaggi a part time per le imprese con piè di trenta dipendenti (art. 69). Per le aziende in cui la presenza di lavoratori part time a 16 ore risulti superiore al 15% dell’organico in forza, la norma avrà efficacia entro 12 mesi dalla firma del ccnl. § Orario di lavoro: – straordinari: portato a 250 ore il tetto massimo annuale (art. 131); ampliato a 6 mesi il periodo di riferimento per il calcolo della media delle 48 ore massime settimanali, con possibilità di arrivare a 12 mesi attraverso la contrattazione collettiva (art. 115 bis);– riposo: previste deroghe al riposo obbligatorio di 11 ore tra una giornata e l’altra di lavoro (garantito comunque un riposo minimo di 9 ore continuate e con obbligo di fruire delle 11 ore obbligatorie nell’arco delle 24 ore);– lavoro domenicale: consentito alle imprese utilizzare i lavoratori che abbiano il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica in misura non superiore al 30% delle aperture domenicali previste a livello territoriale oltre alle 8 domeniche, piè quelle del mese di dicembre, previste dalla c.d. legge Bersani (d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114). In tali casi, ferme restando le maggiorazioni ed i trattamenti economici di miglior favore frutto della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, è prevista una maggiorazione del 30% (onnicomprensiva e non cumulabile) sulla quota oraria della normale retribuzione. § Diritti e tutele:– Diritto allo studio (art. 153): la possibilità di ottenere permessi retribuiti (fino a 150 ore pro capite) ora riguarda anche i master universitari;– Congedi per formazione (art. 154): consentiti ai lavoratori con quattro anni di anzianità (e non piè cinque), per un periodo non superiore ad undici mesi; – Comporto per gravi patologie (art. 173): fermo il limite di 180 giorni e l’aspettativa non retribuita di 120 giorni, il lavoratore affetto da patologia grave e continuativa potrà fruire di un ulteriore periodo di aspettativa, comunque non superiore a 12 mesi.