27 Novembre 2024
Rinnovo CCNL Tessile – Moda Industria – Le novità in tema di malattia e periodo di comporto | ADLABOR
L’11 novembre 2024 è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del settore tessile abbigliamento moda che, a fronte dell’approvazione dei lavoratori, avrà validità per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.
In tema di malattia, l’ipotesi di accordo introduce numerose novità:
A. Conservazione del posto di lavoro
- Il periodo di comporto di 15 mesi (465 giorni) per gravi patologie dovute a malattie degenerative che richiedono terapie salvavita viene esteso anche ai casi comportanti una disabilità certificata ex L. 68/1999 superiore a 2/3;
- il termine “ordinario” per la conservazione del posto di lavoro in malattia rimane di 13 mesi;
- in caso di più eventi di malattia, l’arco temporale all’interno del quale verificare i termini di conservazione del posto consiste in un periodo di 30 mesi.
B. Nuovo trattamento economico dal 2025
Dal 1° gennaio 2025, cambia il trattamento economico per la malattia:
- per tutti gli eventi di malattia con prognosi superiore a 5 giorni, dal 1° al 3° giorno di malattia:
- 100% della retribuzione normale.
- Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni):
- 100% della retribuzione normale per il primo evento nell’anno (1° gennaio – 31 dicembre);
- 66% della retribuzione normale per il secondo ed il terzo evento nell’anno;
- 50% della retribuzione normale dal quarto evento nell’anno;
- non saranno considerate tra gli eventi di malattia breve (e quindi saranno retribuite al 100%) le seguenti patologie: malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente certificate; sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale, debitamente certificate dal medico ginecologo.
- Dal 4° giorno di malattia:
- operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia. In aggiunta, al lavoratore ammalato, l’azienda riconoscerà un’indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto;
- intermedi e impiegati: corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia e corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Nessun trattamento economico è dovuto durante il periodo di prova.
C. Malattia e cassa integrazione
In caso di malattia durante periodi di cassa integrazione, il trattamento economico varia:
- se l’INPS riconosce l’indennità di malattia, il datore di lavoro integra fino al massimo netto della Cig;
- se l’INPS eroga il trattamento di integrazione salariale, il datore non corrisponde alcuna integrazione.