11 Febbraio 2021

Risoluzione del rapporto di lavoro e aspetti contributivi

L’INPS, con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento (previsto dall’articolo 14, del decreto-legge 104/2020, n. 104, convertito dalla legge 126/2020).

Codice di comunicazione: le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con un accordo individuale, preceduto da un accordo sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 14, del decreto Agosto, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”. I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello sopra indicato, dovranno procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.

Versamento del c.d. ticket di licenziamento:  il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento, indipendentemente dal fatto che l’accordo preveda una risoluzione consensuale e non un licenziamento.

Revoca di licenziamento: circa la revoca di licenziamento, intervenuta nel periodo 15 agosto-13 ottobre 2020, il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

A seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato. Per il recupero del c.d. ticket di licenziamento eventualmente versato, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20528%20del%2005-02-2021.pdf

 

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