27 Novembre 2023
Segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) – Adempimenti per le aziende | ADLABOR
Rammentiamo che il prossimo 17 dicembre, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2019/1937, per le imprese il cui organico, negli ultimi dodici mesi, si è dimensionato oltre le 50 unità, scatteranno una serie di adempimenti correlati alla protezione di chi, dipendente o meno, segnala violazioni rispetto alle disposizioni normative nazionali, cioè tutti i comportamenti, che, a giudizio del segnalante, siano lesivi di un interesse pubblico o privato, illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile.
I datori di lavoro privati interessati sono:
- le imprese che hanno occupato, in media, nell’ultimo anno, almeno 50 lavoratori dipendenti, saranno soggette agli obblighi a partire dal prossimo 17 dicembre;
- i datori di lavoro che pur avendo un organico inferiore alle 50 unità, hanno come genere di attività i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.L.vo n. 231/2001.
Per quel che riguarda il calcolo dei dipendenti valgono le regole generali previste dall’ordinamento italiano:
- i lavoratori a tempo pieno ed indeterminato valgono come unità;
- quelli a tempo parziale sono computati “pro-quota”, in relazione all’orario pieno previsto dal CCNL, secondo le indicazioni dell’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015;
- quelli a tempo determinato in base al numero medio mensile di lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni, sulla base della effettiva durata dei singoli rapporti di lavoro (art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015);
- i lavoratori intermittenti, in base al parametro orario per singoli semestri previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015;
- i dipendenti con rapporto di apprendistato, non essendo stata prevista alcuna deroga, non sono computabili ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.
Cosa debbono fare in particolare le aziende tenute a rispettare gli obblighi:
- predisporre canali di segnalazione finalizzati a garantire sia l’anonimato che la riservatezza del lavoratore che segnala l’irregolarità, del soggetto autore della presunta irregolarità e di chi, comunque, è nominato nella segnalazione, compresa tutta la documentazione prodotta. Tali canali informativi potranno essere gestiti all’interno dell’azienda affidandone la responsabilità a personale idoneo e formato, oppure affidati a soggetti esterni di provata professionalità. La segnalazione può essere fatta anche da parte di lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione, da liberi professionisti e consulenti;
- portare a conoscenza di tutto il personale le modalità di segnalazione di eventuali irregolarità;
- tutelare le persone che segnalano, anche se le situazioni sono venute a conoscenza dell’interessato durante la fase precontrattuale o durante la procedura di selezione o durante il periodo di prova o, infine, a rapporto di lavoro concluso;
- fornire al segnalante, entro 7 giorni dalla ricezione, un avviso di ricevimento e, entro 90 giorni, un primo riscontro relativo alle indagini conseguenti;
- non attuare nei confronti di chi segnala le presunte irregolarità alcun tipo di atto ritorsivo.
Per le imprese che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, più di 249 dipendenti, l’adeguamento è scattato invece dal 15 luglio 2023.
Può essere utile consultare la Guida operativa predisposta da Confindustria.