Dal 2016, infatti, il riconoscimento dello sgravio contributivo (35% della contribuzione dei lavoratori a cui è applicato un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%) è subordinato all’aumento di produttività, oppure a un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo
L’agevolazione viene concessa per un periodo non superiore alla durata dei contratti di solidarietà e comunque per un massimo di 24 mesi. Insieme all’istanza, l’impresa dovrà fornire la documentazione relativa al contratto di solidarietà e anche quella relativa agli strumenti per il miglioramento della produttività o all’eventuale piano di investimenti programmati.
La domanda va presentata all’INPS (o all’INPGI, nel caso dei datori di lavoro iscritti alla gestione previdenziale dei giornalisti) e alla DTL, direzione territoriale del lavoro, competente, entro 30 giorni dall’attivazione del contratto di solidarietà, oppure, per quelli già in corso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’emananda circolare attuativa.
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