L’Inps, con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015, fornisce le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014 (1 gennaio-31 dicembre).
Per l’anno 2015, il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 (vedi nostra news del 4 giugno 2015) stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello possa essere concesso entro il limite dell’1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, premio compreso.
Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.
Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro – fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato – sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
Per richiedere lo sgravio, le aziende dovranno inoltrare, anche tramite gli intermediari autorizzati ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.
La domanda deve contenere:
– i dati identificativi dell’azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);
– la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
– la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
– l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
– ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto.
L’INPS provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico, mentre, con apposito messaggio, verrà portata a conoscenza dei datori di lavoro la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all’articolo 3 del Decreto interministeriale 8 aprile 2015, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso.
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