Con messaggio nr. 13406 del 10 giugno 2009 l’Inps ha chiarito che le imprese che versano in una situazione di crisi aziendale al termine del periodo di 52 settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa Integrazione Ordinaria quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.
Nello stesso messaggio l’Inps, riprendendo il contenuto della lettera – circolare del Ministero del Lavoro n. 14/0005251 del 30/03/09, ha precisato che nel concetto di evento improvviso ed imprevisto che da luogo alla crisi aziendale e quindi all’intervento straordinario di integrazione salariale, rientrano anche situazioni quali “la riduzione delle commesse, la perdita di quote di mercato interno ed internazionale, la contrazione delle esportazioni, la difficoltà di accesso al credito” che, prolungandosi nel tempo, comportino delle ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali.