La Corte Costituzionale, con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (c.d. “Testo Unico sulla sicurezza”) nella parte in cui si stabilisce che al provvedimento di sospensione non si applicano ledisposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (in tema si trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione) ed, in particolare,l’art. 3, comma 1, relativamente all’obbligo di motivazione del provvedimento.Rammentiamo che l’art. 14 del T.U. sicurezza prevede la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale quando:– il personale ispettivo riscontra l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro– si verifica il caso di reiterate e gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoroIl medesimo articolo prevede espressamente che al provvedimento di sospensione non si applicano le disposizioni della L. 241/90 che appunto detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e dispone, all’art. 3 che ogni provvedimento amministrativodeve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.L’art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/08, non avendo previsto l’obbligo di motivazione, avrebbe, a giudizio della Consulta, disatteso tale norma vanificando così “l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall’ autorità amministrativa”.La Corte Costituzionale ha inoltre rilevato che “la giusta e doverosafinalità di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessadall’esigenza che l’amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridicheche ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria.”Per effetto della pronuncia, quindi, tutte le amministrazioni competenti, indicate nell’art. 14 del D.Lgs 81/08, dovranno motivare il provvedimento di sospensione dell’attività.Conseguentemente alla decisione della Corte, la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la nota prot. 25/segr/18802 dell’ 8 novembre 2010, con la quale vengono fornite indicazioni operative.In particolare la Direzione ha evidenziato l’obbligo per il personale ispettivo di motivare, sia pur sinteticamente, l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione (fermi restando i contenuti piè esaustivi del verbale conclusivo di accertamento), al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso.In considerazione di ciò, continua la circolare, è opportuno che al modello di sospensione per lavoro irregolare, attualmente in uso, il personale ispettivo inserisca i nominativi dei destinatari della sospensione direttamente nel provvedimento di sospensione, senza alcun rinvio al verbale di primo accesso ispettivo.