Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito, con Decreto n. 149 del 22 agosto 2022, le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo individuale di lavoro agile. Dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà compilare il modulo di cui all’Allegato 1 del Decreto concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile (disponibile sul portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE) e trasmetterlo con le modalità telematiche descritte nell’Allegato 2 del medesimo Decreto.
Tale adempimento è previsto solamente nel caso di accordi di lavoro agile stipulati o modificati a partire dalla data del 1° settembre 2022. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come previsto dal suddetto Decreto ministeriale.
Il Decreto 149/2022 prevede inoltre che il datore di lavoro conservi l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di cinque giorni ma, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.